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Sentenza

Sentenza del 18/05/2015 n. 92 - Comm. Trib. I grado di Bolzano

IVA - Prestazioni wellness & beauty - Funzionalità maggiore confort soggiorno - Prestazione alberghiera - Oggettiva accessorietà - Rileva - Aliquota IVA ridotta 10% - Prestazione principale - Sussiste - Aliquota IVA ordinaria 20% - Illegittimità pretesa - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa fiscale è stata ritenuta illegittima. È stata riconosciuta l'oggettiva accessorietà delle prestazioni wellness & beauty rispetto alla prestazione alberghiera principale. Di conseguenza, i servizi accessori dovevano seguire il trattamento IVA della prestazione principale ed essere assoggettati all'aliquota ridotta del 10%, anziché a quella ordinaria del 20%.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni di wellness & beauty, svolte presso una struttura alberghiera. L'amministrazione le aveva assoggettate all'aliquota ordinaria del 20%, considerandole prestazioni autonome. La contribuente sosteneva invece che tali servizi fossero oggettivamente accessori alla prestazione alberghiera principale, poiché funzionali ad accrescere il comfort e la qualità del soggiorno, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta del 10%.

Norme richiamate

  • Art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633

    Le prestazioni accessorie rese dal medesimo prestatore in connessione con una prestazione principale seguono, ai fini IVA, il trattamento della prestazione principale. Nel caso concreto, i servizi wellness & beauty sono stati considerati accessori rispetto alla prestazione alberghiera e quindi assoggettati alla relativa aliquota ridotta del 10%.

Massime di principio

  • Per stabilire l'aliquota IVA applicabile a un servizio collegato a un'altra prestazione, occorre verificare se il servizio sia autonomo oppure oggettivamente accessorio rispetto alla prestazione principale.
  • La prestazione è accessoria quando non costituisce un fine distinto per il cliente, ma serve a migliorare o rendere più completo il godimento della prestazione principale.
  • Quando sussiste un rapporto di accessorietà, la prestazione secondaria segue il regime IVA della prestazione principale, anche se astrattamente potrebbe rientrare in un diverso trattamento fiscale.
  • La valutazione deve basarsi sulle concrete modalità dell'offerta, sulla funzione del servizio per il cliente, sul collegamento economico e organizzativo con la prestazione principale e sulla percezione unitaria del soggiorno.
  • La mera presenza di un servizio aggiuntivo non è sufficiente a dimostrare l'autonomia della prestazione: l'amministrazione deve considerare la sostanza economica e la funzione effettivamente svolta nel rapporto contrattuale.

Testo integrale

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