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Sentenza

Sentenza del 18/05/2015 n. 896 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irpef - Rimborsi e compensazioni - Imposta trattenuta in eccesso dal sostituto d'imposta - Termini previsti dagli artt. 37 e 38 del D.p.r. 22.09.1973, n. 602 per la proposizione dell'istanza di rimborso - Decorrenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’individuazione del momento dal quale decorre il termine di decadenza previsto dagli artt. 37 e 38 del D.P.R. 22 settembre 1973, n. 602 per chiedere il rimborso della maggiore IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Il contribuente sostiene che il termine non decorra semplicemente dalla data delle ritenute o dei versamenti, ma dalla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, momento in cui, sulla base della certificazione rilasciata dal datore di lavoro, può verificare l’eventuale eccedenza d’imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha stabilito che il termine di decadenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Solo con la certificazione del sostituto d’imposta, come il CUD o la Certificazione unica, il contribuente conosce l’importo complessivo delle ritenute subite e, con la dichiarazione, può verificare concretamente l’esistenza del diritto al rimborso. La decorrenza del termine è quindi collegata alla possibilità effettiva di accertare il credito restitutorio.

Norme richiamate

  • Art. 37 del D.P.R. 22 settembre 1973, n. 602

    Disciplina la richiesta di rimborso delle ritenute operate dal sostituto d’imposta e, secondo l’interpretazione richiamata, il relativo termine decorre da quando il contribuente può conoscere e verificare l’eccedenza, ossia dalla presentazione della dichiarazione annuale.

  • Art. 38 del D.P.R. 22 settembre 1973, n. 602

    Prevede il termine per la richiesta di rimborso delle imposte dirette indebitamente versate o pagate in eccedenza. Nel caso esaminato, la decorrenza è individuata nella presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

  • Sentenza della Corte di cassazione 12 marzo 2014, n. 5653

    Afferma che, per il rimborso dell’IRPEF trattenuta in eccesso dal sostituto d’imposta, il termine decadenziale decorre dalla presentazione della dichiarazione annuale, poiché solo allora il contribuente è in grado di determinare l’eventuale credito.

Massime di principio

  • Quando il diritto al rimborso dipende da dati contenuti nella certificazione del sostituto d’imposta e da successivi calcoli dichiarativi, il termine di decadenza tende a decorrere dal momento in cui il contribuente può concretamente conoscere e quantificare il credito.
  • La data della singola ritenuta o del relativo versamento non è necessariamente il momento iniziale del termine, se il contribuente non dispone ancora di tutti gli elementi per verificare l’eccedenza.
  • È opportuno conservare CUD o Certificazione unica, dichiarazione dei redditi e documentazione delle ritenute, e presentare l’istanza di rimborso entro il termine applicabile calcolato dalla dichiarazione.
  • Il principio riguarda specificamente le eccedenze d’imposta derivanti da ritenute del sostituto e non implica automaticamente la stessa decorrenza per ogni diversa tipologia di rimborso fiscale.

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