Sentenza del 18/05/2015 n. 896 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Rimborsi e compensazioni - Imposta trattenuta in eccesso dal sostituto d'imposta - Termini previsti dagli artt. 37 e 38 del D.p.r. 22.09.1973, n. 602 per la proposizione dell'istanza di rimborso - Decorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’individuazione del momento dal quale decorre il termine di decadenza previsto dagli artt. 37 e 38 del D.P.R. 22 settembre 1973, n. 602 per chiedere il rimborso della maggiore IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Il contribuente sostiene che il termine non decorra semplicemente dalla data delle ritenute o dei versamenti, ma dalla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, momento in cui, sulla base della certificazione rilasciata dal datore di lavoro, può verificare l’eventuale eccedenza d’imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha stabilito che il termine di decadenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Solo con la certificazione del sostituto d’imposta, come il CUD o la Certificazione unica, il contribuente conosce l’importo complessivo delle ritenute subite e, con la dichiarazione, può verificare concretamente l’esistenza del diritto al rimborso. La decorrenza del termine è quindi collegata alla possibilità effettiva di accertare il credito restitutorio.
Norme richiamate
Art. 37 del D.P.R. 22 settembre 1973, n. 602
Disciplina la richiesta di rimborso delle ritenute operate dal sostituto d’imposta e, secondo l’interpretazione richiamata, il relativo termine decorre da quando il contribuente può conoscere e verificare l’eccedenza, ossia dalla presentazione della dichiarazione annuale.
Art. 38 del D.P.R. 22 settembre 1973, n. 602
Prevede il termine per la richiesta di rimborso delle imposte dirette indebitamente versate o pagate in eccedenza. Nel caso esaminato, la decorrenza è individuata nella presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Sentenza della Corte di cassazione 12 marzo 2014, n. 5653
Afferma che, per il rimborso dell’IRPEF trattenuta in eccesso dal sostituto d’imposta, il termine decadenziale decorre dalla presentazione della dichiarazione annuale, poiché solo allora il contribuente è in grado di determinare l’eventuale credito.
Massime di principio
- Quando il diritto al rimborso dipende da dati contenuti nella certificazione del sostituto d’imposta e da successivi calcoli dichiarativi, il termine di decadenza tende a decorrere dal momento in cui il contribuente può concretamente conoscere e quantificare il credito.
- La data della singola ritenuta o del relativo versamento non è necessariamente il momento iniziale del termine, se il contribuente non dispone ancora di tutti gli elementi per verificare l’eccedenza.
- È opportuno conservare CUD o Certificazione unica, dichiarazione dei redditi e documentazione delle ritenute, e presentare l’istanza di rimborso entro il termine applicabile calcolato dalla dichiarazione.
- Il principio riguarda specificamente le eccedenze d’imposta derivanti da ritenute del sostituto e non implica automaticamente la stessa decorrenza per ogni diversa tipologia di rimborso fiscale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 89 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 92 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 486 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 588 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 608 - Comm. Trib. Prov. Bologna
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 753 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →