Sentenza del 18/05/2015 n. 588 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - Prestazioni infermieristiche - Costi sostenuti - Requisito obiettiva determinabilità - Mancato rispetto - Requisito certezza - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Ripresa tassazione - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa ripresa a tassazione è stata ritenuta legittima. I costi per prestazioni infermieristiche sono stati esclusi in quanto non adeguatamente documentati sotto il profilo della certezza e della determinabilità oggettiva degli importi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità di costi sostenuti per prestazioni infermieristiche. L'Amministrazione contestava che tali costi non fossero obiettivamente determinabili e che mancasse la prova della loro effettiva certezza, non essendo possibile verificare la corretta determinazione degli importi pagati. La contribuente non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico.
Norme richiamate
Principi tributari di certezza, inerenza e obiettiva determinabilità dei costi
Un costo può essere riconosciuto fiscalmente solo se effettivamente sostenuto, inerente all'attività e determinato o obiettivamente determinabile sulla base di elementi verificabili.
Regole sull'onere della prova a carico del contribuente
Il contribuente che intende dedurre un costo deve fornire documentazione e ulteriori elementi idonei a dimostrarne l'esistenza, la certezza e l'ammontare; in mancanza, l'Amministrazione può procedere alla ripresa a tassazione.
Massime di principio
- La mera contabilizzazione di una spesa o la disponibilità di documenti generici non è sufficiente: il contribuente deve dimostrare sia l'effettività della prestazione sia la corretta determinazione dell'importo.
- Per i costi relativi a prestazioni personali o professionali è opportuno conservare fatture, contratti, timesheet, ricevute di pagamento, nominativi degli esecutori e ogni elemento che colleghi la prestazione all'attività esercitata.
- Quando gli importi non sono verificabili attraverso criteri oggettivi, il costo può essere disconosciuto anche se la prestazione appare astrattamente plausibile.
- In caso di contestazione, l'onere di provare certezza, inerenza e determinabilità del costo grava sul contribuente; l'assenza di tale prova legittima la ripresa a tassazione.
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