Sentenza del 18/05/2015 n. 608 - Comm. Trib. Prov. Bologna
IRES - Operazioni straordinarie - Scissone di società - Responsabilità solidale della società beneficiaria - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente sosteneva di non essere responsabile per i debiti tributari imputabili alla società scissa e riferiti a periodi d'imposta anteriori alla data di efficacia della scissione. In particolare, contestava l'applicazione del comma 13 dell'art. 173 del d.P.R. n. 917/1986, ritenendo applicabile il comma 12, e deduceva quindi l'insussistenza della responsabilità solidale della società beneficiaria.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile il combinato disposto degli artt. 2506 e 2506-quater del codice civile e dell'art. 173, comma 13, del d.P.R. n. 917/1986, affermando che, in caso di scissione parziale, la società beneficiaria risponde solidalmente dei debiti tributari della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'efficacia dell'operazione. Tale responsabilità sussiste senza che l'Amministrazione finanziaria debba notificare preventivamente specifici avvisi o compiere ulteriori adempimenti nei confronti della beneficiaria.
Norme richiamate
Codice civile, art. 2506
Scissione mediante assegnazione di parte del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie.
La disposizione costituisce il quadro civilistico dell'operazione di scissione parziale e dell'assegnazione patrimoniale alle società beneficiarie.
Codice civile, art. 2506-quater
La società beneficiaria è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.
La norma fonda la responsabilità solidale della beneficiaria per le obbligazioni della società scissa, secondo i limiti civilistici previsti.
d.P.R. n. 917/1986, art. 173, comma 12
La disposizione riguarda specifici effetti fiscali della scissione, ma non è stata ritenuta quella applicabile per disciplinare la responsabilità solidale della beneficiaria per i debiti tributari anteriori.
d.P.R. n. 917/1986, art. 173, comma 13
È stata interpretata come norma applicabile alla responsabilità solidale della società beneficiaria per i debiti tributari della società scissa riferibili a periodi d'imposta anteriori all'efficacia della scissione.
Massime di principio
- In una scissione parziale, la società beneficiaria può essere chiamata a rispondere solidalmente dei debiti tributari della società scissa relativi a periodi precedenti all'efficacia dell'operazione.
- La responsabilità tributaria della beneficiaria deriva direttamente dalla legge e dal combinato disposto della disciplina civilistica e fiscale; non è necessariamente subordinata alla preventiva notifica di un autonomo avviso o di uno specifico atto nei suoi confronti.
- È importante distinguere le disposizioni dell'art. 173 del d.P.R. n. 917/1986: il comma 13 disciplina la responsabilità per i debiti tributari, mentre il comma 12 non può essere invocato per escluderla quando ricorrono i presupposti della scissione.
- La beneficiaria dovrebbe verificare, prima e durante l'operazione, l'esposizione fiscale della società scissa e considerare nei rapporti contrattuali interni clausole di riparto, manleva e garanzia, fermo restando che tali accordi non eliminano la responsabilità verso l'Amministrazione finanziaria.
- La responsabilità deve comunque essere valutata tenendo conto dei limiti previsti dalla normativa applicabile, incluso il valore del patrimonio netto assegnato o rimasto alla società scissa secondo la disciplina civilistica.
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