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Sentenza

Sentenza del 18/05/2015 n. 608 - Comm. Trib. Prov. Bologna

IRES - Operazioni straordinarie - Scissone di società - Responsabilità solidale della società beneficiaria - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente sosteneva di non essere responsabile per i debiti tributari imputabili alla società scissa e riferiti a periodi d'imposta anteriori alla data di efficacia della scissione. In particolare, contestava l'applicazione del comma 13 dell'art. 173 del d.P.R. n. 917/1986, ritenendo applicabile il comma 12, e deduceva quindi l'insussistenza della responsabilità solidale della società beneficiaria.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile il combinato disposto degli artt. 2506 e 2506-quater del codice civile e dell'art. 173, comma 13, del d.P.R. n. 917/1986, affermando che, in caso di scissione parziale, la società beneficiaria risponde solidalmente dei debiti tributari della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'efficacia dell'operazione. Tale responsabilità sussiste senza che l'Amministrazione finanziaria debba notificare preventivamente specifici avvisi o compiere ulteriori adempimenti nei confronti della beneficiaria.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 2506

    Scissione mediante assegnazione di parte del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie.

    La disposizione costituisce il quadro civilistico dell'operazione di scissione parziale e dell'assegnazione patrimoniale alle società beneficiarie.

  • Codice civile, art. 2506-quater

    La società beneficiaria è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

    La norma fonda la responsabilità solidale della beneficiaria per le obbligazioni della società scissa, secondo i limiti civilistici previsti.

  • d.P.R. n. 917/1986, art. 173, comma 12

    La disposizione riguarda specifici effetti fiscali della scissione, ma non è stata ritenuta quella applicabile per disciplinare la responsabilità solidale della beneficiaria per i debiti tributari anteriori.

  • d.P.R. n. 917/1986, art. 173, comma 13

    È stata interpretata come norma applicabile alla responsabilità solidale della società beneficiaria per i debiti tributari della società scissa riferibili a periodi d'imposta anteriori all'efficacia della scissione.

Massime di principio

  • In una scissione parziale, la società beneficiaria può essere chiamata a rispondere solidalmente dei debiti tributari della società scissa relativi a periodi precedenti all'efficacia dell'operazione.
  • La responsabilità tributaria della beneficiaria deriva direttamente dalla legge e dal combinato disposto della disciplina civilistica e fiscale; non è necessariamente subordinata alla preventiva notifica di un autonomo avviso o di uno specifico atto nei suoi confronti.
  • È importante distinguere le disposizioni dell'art. 173 del d.P.R. n. 917/1986: il comma 13 disciplina la responsabilità per i debiti tributari, mentre il comma 12 non può essere invocato per escluderla quando ricorrono i presupposti della scissione.
  • La beneficiaria dovrebbe verificare, prima e durante l'operazione, l'esposizione fiscale della società scissa e considerare nei rapporti contrattuali interni clausole di riparto, manleva e garanzia, fermo restando che tali accordi non eliminano la responsabilità verso l'Amministrazione finanziaria.
  • La responsabilità deve comunque essere valutata tenendo conto dei limiti previsti dalla normativa applicabile, incluso il valore del patrimonio netto assegnato o rimasto alla società scissa secondo la disciplina civilistica.

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