Cassazione Penale, Sentenza n. 15645/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano in Cassazione la sentenza di condanna per usura (artt. 110 e 644 c.p.) confermata dalla Corte d'Appello di Napoli. Le censure riguardano, in sintesi: (i) carenza, contraddittorietà e motivazione per relationem da parte della Corte territoriale; (ii) contestazione dell'attendibilità e della valutazione probatoria delle dichiarazioni della persona offesa Carmine TERRACCIANO (mancanza di riscontri esterni, contraddizioni e interesse all'accusa); (iii) contestazione della sussistenza e quantificazione del prestito usurario (discrepanze tra somme incassate e assegni); (iv) diniego della rinnovazione istruttoria in appello (richiesta di acquisizione di movimentazioni bancarie e documenti); (v) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e aumento della pena nella massima misura per l'aggravante di cui all'art. 644, comma 5; (vi) per DI LUCCA, contestazione del concorso nel reato e dell'effettivo contributo personale (limitato all'attività professionale di redazione di effetti cambiari e assistenza formale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivi principali: i ricorsi si limitano in massima parte a riprodurre le doglianze già proposte in appello senza specificità, le sentenze di primo e secondo grado sono conformi e formano un unico corpo motivazionale, e la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di merito correttamente affrontata dai giudici di merito. La Suprema Corte ha ritenuto legittima l'utilizzazione delle dichiarazioni della parte offesa (corroborate da intercettazioni, testi, indagini patrimoniali e documentazione) e ha escluso vizi tali da consentire il sindacato di legittimità. Esiti pratici: dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, rifusione delle spese alle parti civili e condanna di ciascun ricorrente al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato: la Cassazione conferma che la partecipazione può manifestarsi anche attraverso forme di favoreggiamento/agevolazione e che il giudice di merito ha valutato correttamente il contributo causale degli imputati
Norma che disciplina il reato di usura: la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'usura sulla base delle dichiarazioni della persona offesa integrate da riscontri; la Cassazione ha ritenuto legittima tale valutazione in assenza di manifeste contraddizioni
Aggravante prevista per il reato di usura: la determinazione dell'aumento della pena nella misura massima è stata contestata dai ricorrenti ma la Cassazione ha ritenuto la censura inammissibile quando non proposta in appello o priva di specificità
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il diniego delle attenuanti sia adeguatamente motivato con riferimento all'assenza di elementi favorevoli alla mitigazione
Richiamato in relazione al dovere motivazionale del giudice d'appello: la Corte precisa che non è obbligatorio riscrivere ex novo la motivazione del primo grado quando l'appello condivide e integra il percorso argomentativo
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Regola sull'assunzione e valutazione delle prove dichiarative: la Corte ricorda che la valutazione dell'attendibilità della persona offesa è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifeste contraddizioni; le dichiarazioni della parte offesa possono, se adeguatamente motivate, condurre alla condanna anche se sono fonte principale
Citato nella contestazione ma la Corte non ha ravvisato violazioni: in generale è richiamata nell'ambito delle doglianze sulla motivazione e sulla valutazione della prova
Richiamato in relazione agli effetti della scrittura privata: la Corte territoriale ha ritenuto correttamente interpretata la funzione e gli effetti del documento alla luce delle altre emergenze probatorie
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione conferma che non spetta revisionare la valutazione degli elementi di fatto e della valutazione delle prove fatta dal giudice di merito, salvo manifeste contraddizioni o travisamento decisivo
Norma che regola le conseguenze della declaratoria di inammissibilità in Cassazione: condanna alle spese e alla rifusione delle spese per le parti civili; applicata per liquidare oneri a carico dei ricorrenti
Massime di principio
- La Cassazione respinge i ricorsi in cui si limiti a riprodurre, senza specificità e argomentazione, le censure già svolte in appello: la mancanza di critica puntuale alla motivazione di merito rende il ricorso inammissibile.
- Quando sentenza di primo grado e sentenza d'appello sono conformi, vanno lette congiuntamente: la decisione di appello può integrare e richiamare la motivazione del primo grado senza essere obbligata a riscriverla integralmente.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente valutate e motivate, costituire base per la condanna anche in assenza di riscontri documentali, purché il giudice di merito effettui un vaglio rigoroso della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: il giudice d'appello può legittimamente ritenere superflua l'acquisizione di ulteriori prove se il quadro probatorio è già ritenuto completo e coerente.
- Le censure sull'assenza di attenuanti generiche sono prive di pregio se non indicano elementi positivi concreti e pertinenti che la difesa ritiene non valutati; il diniego è sufficiente se motivato con riferimento all'assenza di fatti favorevoli.
- Il sindacato di Cassazione sull'interpretazione di intercettazioni o suaccertamenti probatori è ammesso solo per travisamento manifesto e decisivo: non è consentita una rivalutazione alternativa delle stesse se fondata solo su diversa interpretazione plausibile.
- In tema di concorso di persone, il contributo rilevante può consistere anche in attività di agevolazione, suggerimento o messa a disposizione di strumenti (es. studio, documenti): non è necessaria una partecipazione materiale diretta purché sussista un nesso causale efficiente.
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