Cassazione Penale, Sentenza n. 28356/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata che aveva dichiarato l'inammissibilità e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per il proseguimento del procedimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso in Cassazione impugna l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 99 DPR 115/2002 per tardività. Il ricorrente contestava che il Tribunale aveva applicato un termine di 30 giorni (previsto per l'impugnativa del difensore) anziché il termine di 20 giorni stabilito dall'art. 99 DPR 115/2002 per il ricorso avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Inoltre il Tribunale aveva confuso la data del provvedimento impugnato: aveva ritenuto che il ricorso si riferisse al decreto del 13/4/2018 mentre in realtà il ricorrente impugnava il rigetto del 19/10/2018 (comunicato via PEC il 19/10/2018) e aveva proposto il ricorso in data 08/11/2018, quindi entro i 20 giorni previsti.
Norme richiamate
DPR 115/2002 (art. 99 - Testo Unico delle spese di giustizia)
L'art. 99 fissa il termine di 20 giorni per il ricorso avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il termine di 30 giorni richiamato dal Tribunale è applicabile ad altra fattispecie (impugnativa del difensore) e non alla presente impugnazione dell'istante.
Disp. att. c.p.p. art. 173, comma 1
Limita l'esposizione dei motivi in Cassazione ai strettamente necessari per la motivazione, obbligo cui il ricorrente ha adempiuto nella deduzione del motivo unico.
Articolo richiamato in ordine alle conclusioni del pubblico ministero in Cassazione; nel caso il P.G. ha chiesto l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al Tribunale di merito.
Massime di principio
- Il termine di impugnazione contro il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è quello previsto dall'art. 99 DPR 115/2002 (20 giorni): va calcolato dalla comunicazione/notificatione del provvedimento contestato.
- Errori materiali nell'indicazione della data del provvedimento impugnato da parte del giudice possono determinare un errato giudizio di tardività e sono correggibili in sede di legittimità; il ricorso resta tempestivo se riferibile al provvedimento effettivamente notificato al ricorrente.
- Il ricorrente deve verificare sempre la data di comunicazione/PEC del provvedimento e calcolare il termine di impugnazione sulla base di quella data, non su date eventualmente errate riportate nel dispositivo.
- Se il giudice di merito applica un termine errato (es. 30 giorni anziché 20), la Corte di Cassazione può annullare il provvedimento e rinviare o trasmettere gli atti per il proseguimento del giudizio, a seconda della gravità dell'errore procedurale.
- È utile che il difensore documenti con attenzione la data e la modalità di comunicazione del provvedimento (PEC, notifica) per opporsi a eventuali censure di tardività.
Testo integrale
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