Cassazione Civile, Sentenza n. 2822/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento per l'anno 2008 con il quale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione redditi di capitale non dichiarati, desunti dalla c.d. "lista Falciani" (dati bancari acquisiti dalle autorità francesi). Questione centrale: applicabilità e retroattività del raddoppio dei termini di decadenza previsto dall'art. 12, comma 2‑bis e 2‑ter del d.l. n. 78/2009 e compatibilità dell'utilizzo dei dati acquisiti in via anomala con tutela dei diritti fondamentali e con il diritto dell'Unione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale proposto dall'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il profilo relativo all'applicabilità temporale dei commi 2‑bis e 2‑ter dell'art. 12 d.l. 78/2009 (natura procedimentale: operano anche per gli anni anteriori). Ha rigettato il ricorso incidentale della contribuente su tutti i motivi proposti, compresi quelli relativi all'inutilizzabilità dei dati della "lista Falciani" e alla presunta incompatibilità comunitaria dell'art. 4 del d.l. 167/1990. Ha annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo e motivato esame alla CTR Piemonte in diversa composizione, con condanna alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, commi 2, 2‑bis e 2‑ter, D.L. 78/2009 (conv. L. 102/2009)
La Corte ha distinto la natura sostanziale della presunzione di evasione del comma 2 (non retroattiva) dalla natura procedimentale dei commi 2‑bis e 2‑ter (raddoppio dei termini di decadenza e prescrizione), per i quali vige il principio tempus regit actum e quindi si applicano anche a periodi anteriori all'entrata in vigore.
art. 6 e art. 4, decreto‑legge 28/06/1990, n. 167
Le violazioni accertate ai sensi dell'art. 6 rientrano nella disciplina previgente cui si applica il raddoppio dei termini procedurali previsto successivamente (per la natura procedimentale dei commi 2‑bis/2‑ter). L'art. 4 (obbligo di dichiarazione investimenti/attività estere) è compatibile con il diritto dell'Unione secondo la Corte.
art. 70 DPR 29/09/1973 n. 600 e art. 191 c.p.p.
Richiamati dalla contribuente per sostenere l'inutilizzabilità di dati acquisiti illecitamente: la Corte ha ritenuto che l'inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. (penale) non si estende automaticamente al processo tributario/civile, salvo che l'acquisizione configuri una diretta lesione di diritti costituzionalmente garantiti.
art. 39, comma 2 e art. 41, comma 2 DPR 600/1973; art. 55, primo comma DPR 633/1972
Quelle disposizioni sono state interpretate come indicatrici del principio di utilizzabilità di elementi "comunque" acquisiti dall'Amministrazione, consentendo l'impiego di elementi indiziari anche se ottenuti con modalità atipiche.
Direttiva 77/799/CEE (reciproca assistenza in materia fiscale)
La Corte ha ritenuto legittimo l'utilizzo, nel processo tributario nazionale, di informazioni ricevute da altro Stato membro ai sensi della direttiva, lasciando al giudice nazionale valutare il valore probatorio e la contestabilità delle informazioni.
Direttiva 88/361/CEE e articoli 63, 64, 65 TFUE
La Corte ha ritenuto che le norme nazionali che impongono obblighi di dichiarazione di investimenti/attività estere rientrano nelle eccezioni previste dal TFUE (art. 65) alla libera circolazione dei capitali e non determinano una violazione del diritto UE nel caso esaminato; non è stato ritenuto necessario il rinvio pregiudiziale.
Cost. art. 3, art. 15, art. 24
Art. 3 (uguaglianza) e art. 24 (diritto alla difesa): la Corte ha ritenuto infondata la questione di incostituzionalità del raddoppio dei termini; art. 15 (segnalato dalla contribuente in relazione alla riservatezza bancaria) non precludeva l'utilizzo dei dati, trattandosi di interessi patrimoniali e non diritti personali insopprimibili.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 8
La Corte ha ritenuto insussistenti profili di contrasto con l'art. 8 CEDU riguardo all'utilizzo dei dati bancari nella fattispecie, non riconoscendo che la riservatezza bancaria imponga inutilizzabilità automatica.
Massime di principio
- Il regime di presunzione legale (art. 12 comma 2 D.L. 78/2009) è sostanziale e non si applica retroattivamente; i successivi commi procedurali (2‑bis e 2‑ter) sono invece procedimentali e si applicano secondo il principio tempus regit actum anche per periodi anteriori all'entrata in vigore.
- Dati bancari acquisiti da autorità estere nell'ambito di cooperazione fiscale (es. direttiva 77/799) possono essere utilizzati come elementi indiziari nell'accertamento tributario; il giudice nazionale valuta il loro valore probatorio e la contestabilità da parte del contribuente.
- Le prove atipiche o ottenute con modalità 'irregolari' non sono automaticamente inammissibili nel processo tributario/civile: sono ammissibili salvo che la loro acquisizione abbia concretamente leso diritti costituzionalmente garantiti.
- La mera provenienza illecita di dati da un trafugamento non comporta di per sé l'inutilizzabilità degli stessi in sede tributaria; rileva invece la tutela effettiva dei diritti fondamentali nella fattispecie concreta.
- Le questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione non richiedono sempre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia: il rinvio è necessario solo se sussiste un ragionevole dubbio interpretativo sulla norma comunitaria (teoria dell'acte clair).
- In tema di decadenza e prescrizione si applica la disciplina vigente al momento dell'adozione dell'atto (tempus regit actum) quando le norme rilevanti hanno natura procedimentale.
- Al contribuente spetta il potere di offrire prova contraria alle presunzioni semplici; l'esistenza di presunzioni non elimina il diritto alla difesa ma delimita il quadro probatorio nel quale operare.
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