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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22916/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce dall’uso, da parte di una società concorrente e di un soggetto che gestiva punti vendita, di una serie di denominazioni impiegate per identificare prodotti per l’alimentazione animale (tra cui "Pollo Bello", "Coni Fave", "Coni Carote", "Conilcarota", "P34", "P35", "P20", "Coni Milk", "RuminFiock", nonché altri segni). La società titolare dei marchi aveva chiesto in giudizio l’inibitoria dell’uso dei segni, la dichiarazione di contraffazione dei propri marchi e il risarcimento dei danni; le convenute avevano resistito sostenendo, tra l’altro, che la domanda riguardasse solo concorrenza sleale, che i segni fossero privi di capacità distintiva, già diffusi nel settore, volgarizzati o registrati in mala fede, che mancasse confondibilità e che una delle convenute fosse priva di legittimazione passiva. In cassazione le ricorrenti deducevano: ultrapetizione per avere il giudice d’appello interpretato la domanda come estesa alla contraffazione; violazione delle norme sui marchi per avere riconosciuto validità e capacità distintiva a segni ritenuti descrittivi; omesso esame e violazione di legge quanto a uso pregresso, volgarizzazione, mala fede e decadenza per non uso; erronea affermazione della confondibilità; omessa pronuncia e violazione dell’art. 2598 c.c. sulla domanda riconvenzionale di risarcimento per concorrenza sleale asseritamente subita; erronea affermazione della legittimazione passiva della società che gestiva i punti vendita; infine, censura sulle spese per la compensazione solo parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta l’interpretazione della domanda data dal giudice di merito, che includeva sia la concorrenza sleale sia la contraffazione di marchi; ha escluso la violazione di legge sulla capacità distintiva dei segni, osservando che elementi descrittivi o laudativi non escludono la distintività quando siano accompagnati da aggiunte o combinazioni creative idonee a conferire individualità al marchio; ha dichiarato inammissibili le censure sul preteso uso diffuso pregresso, sulla volgarizzazione, sulla mala fede e sulla decadenza per non uso, per genericità o difetto di specificità; ha reputato inammissibile la doglianza sulla confondibilità perché mirava a una nuova valutazione del fatto e, in ogni caso, era preclusa dalla doppia conforme; ha respinto la censura relativa alla domanda riconvenzionale di risarcimento per concorrenza sleale perché la Corte territoriale l’aveva effettivamente esaminata e respinta; ha infine giudicato inammissibile la censura sulle spese, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 20 cod. prop. ind.

    richiamato per delimitare i diritti esclusivi del titolare del marchio e la rilevanza della contraffazione.

  • art. 124 cod. prop. ind.

    richiamato in relazione alla domanda di inibitoria e tutela contro la contraffazione dei marchi.

  • art. 13 cod. prop. ind.

    "i segni privi di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono"

    la Corte ribadisce che la descrittività va valutata in rapporto ai prodotti e alla percezione del pubblico di riferimento; termini descrittivi o laudativi non escludono automaticamente la validità del marchio se il segno, considerato nel complesso, ha capacità distintiva.

  • artt. 19, 25 e 26 cod. prop. ind.

    richiamati dai ricorrenti per sostenere la mancanza di requisiti o la decadenza dei marchi; le censure sono state giudicate in parte infondate e in parte inammissibili.

  • art. 2598 c.c.

    richiamato sia per la domanda attrice di concorrenza sleale sia per la domanda riconvenzionale di risarcimento danni fondata su asserite accuse di imitazione e concorrenza sleale.

  • art. 81 cod. proc. civ.

    richiamato per contestare la legittimazione passiva di una società che gestiva punti vendita; la Corte ha confermato la legittimazione perché destinataria anche della domanda di contraffazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    la censura per omesso esame di fatti decisivi è stata ritenuta inammissibile in presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ.

    richiamato per affermare la preclusione alla deduzione del vizio di omesso esame del fatto decisivo in caso di doppia conforme.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    richiamato in tema di condanna alle spese secondo soccombenza.

  • art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.

    la determinazione della quota di compensazione delle spese è discrezionale e non richiede proporzionalità esatta tra soccombenza e spese poste a carico della parte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella verifica della validità di un marchio, i termini descrittivi o di uso comune non escludono di per sé la capacità distintiva quando il segno, considerato nel suo complesso, presenti elementi aggiuntivi o combinazioni creative idonee a individualizzarlo rispetto ai prodotti cui si riferisce.
  • L’interpretazione della domanda giudiziale deve essere compiuta in base al suo tenore letterale e al contenuto complessivo delle conclusioni: se l’atto introduce in via alternativa o esplicativa sia la concorrenza sleale sia la contraffazione, il giudice può legittimamente considerare entrambe le domande.
  • La confondibilità tra segni distintivi, quando sia stata valutata dal giudice di merito in presenza di prodotti affini, costituisce giudizio di fatto non riesaminabile in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale oggi fortemente circoscritti e comunque non proponibili in caso di doppia conforme.
  • Le censure su volgarizzazione, uso pregresso, mala fede o decadenza del marchio devono essere specifiche e autosufficienti; contestazioni generiche non consentono il sindacato di legittimità.
  • La determinazione della misura della compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione per il solo fatto di non essere perfettamente proporzionata alla soccombenza.
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Come è indicizzato

MaterieMarchiImpugnazioniSpese di lite
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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