Cassazione Penale, Sentenza n. 26686/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado per detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità, ha impugnato la sentenza di appello che aveva ridotto la pena detentiva ma introdotto anche una pena pecuniaria non applicata dal Tribunale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del divieto di reformatio in peius, sostenendo che l'aggiunta della multa avrebbe aggravato il trattamento sanzionatorio. Con il secondo motivo ha censurato la mancata esclusione della recidiva, lamentando che la Corte territoriale non si fosse confrontata con la richiesta difensiva di escluderla, non essendo il fatto, per la sua modesta offensività, indicativo di elevata caratura criminale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che non vi è violazione del divieto di reformatio in peius quando la pena detentiva viene ridotta e quella pecuniaria aumentata, purché, operato il ragguaglio ex art. 135 c.p., il trattamento complessivo risulti più mite rispetto al primo grado. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando la mancanza di un effettivo confronto del giudice d'appello con la specifica doglianza sull'esclusione della recidiva. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e al trattamento sanzionatorio ad essa correlato, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. È stata dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale per il reato contestato, in assenza di censure sulla colpevolezza.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
disposizione incriminatrice richiamata per il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti, oggetto dell'affermazione di responsabilità ormai irrevocabile
art. 135 c.p.
norma sul ragguaglio della pena pecuniaria alla pena detentiva, utilizzata per verificare se la pena complessiva in appello fosse più mite di quella di primo grado
art. 133 c.p.
criteri di commisurazione della pena richiamati per valutare in concreto la recidiva e il rapporto tra fatto attuale e precedenti condanne
art. 624 c.p.p.
norma richiamata per dichiarare irrevocabile l'affermazione di responsabilità in assenza di censure sul merito della colpevolezza
Massime di principio
- Non viola il divieto di reformatio in peius la decisione di appello che riduca la pena detentiva e aumenti quella pecuniaria, se il risultato complessivo, calcolato anche mediante il ragguaglio della multa in pena detentiva, è più favorevole all'imputato rispetto alla sentenza di primo grado.
- In sede di impugnazione la censura sulla recidiva impone al giudice di secondo grado un confronto effettivo con le specifiche deduzioni difensive: non è sufficiente il mero richiamo al giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche.
- La recidiva non può essere valorizzata in modo automatico sulla base della sola gravità dei fatti o della sequenza temporale delle condanne pregresse; occorre una valutazione concreta del rapporto tra il reato per cui si procede e i precedenti, per verificare se questi esprimano una perdurante inclinazione al delitto e una reale capacità criminogena.
- Quando il ricorso non investe la colpevolezza, l'annullamento limitato a un profilo del trattamento sanzionatorio non incide sull'affermazione definitiva di responsabilità penale per il reato contestato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26713/2026 del 16/07/2026
- Sentenza penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26720/2026 del 16/07/2026
- Sentenza penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26678/2026 del 16/07/2026
- Sentenza penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26680/2026 del 16/07/2026
- Sentenza penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26682/2026 del 16/07/2026
- Sentenza penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26683/2026 del 16/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →