Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 07606/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo generico e infondato e gli altri motivi inammissibili perché meramente reiterativi della tesi difensiva e privi di confronto critico con le argomentazioni del giudice di appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato in relazione a condotte consistite, secondo quanto richiamato nell'ordinanza, nella minaccia collegata a un atto d'ufficio concernente la consegna di generi alimentari non ammessi. Con il primo motivo ha censurato l'accertamento delle condotte di reato e la motivazione della Corte territoriale sulla correlazione tra la minaccia e l'atto d'ufficio. Con gli ulteriori motivi ha chiesto una diversa ricostruzione dei fatti e ha contestato il diniego dell'attenuante prevista dall'art. 8 d.l. 152/1991, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato, e i restanti motivi inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. 152/1991

    attenuante prevista dall'art. 8 d.l. 152/1991

    La Corte richiama il diniego dell'attenuante come già adeguatamente motivato dal giudice di merito, senza ravvisare vizi censurabili nel ricorso.

  • art. 416-bis.1, comma 3, c.p.

    ora 416-bis.1, comma 3, cod. pen.

    L'ordinanza precisa la trasposizione normativa della precedente attenuante, confermando che la questione era stata esaminata dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende

    L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3000.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare in modo generico l'accertamento di fatto e la motivazione della sentenza impugnata, senza evidenziare specifiche illogicità o violazioni di legge.
  • È inammissibile il ricorso che mira, sotto la veste di censura di legittimità, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti già compiuta dal giudice di merito.
  • La censura sui dinieghi delle attenuanti o sulla quantificazione della pena deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione della tesi difensiva non è sufficiente.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.