Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 07552/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione dagli arresti domiciliari. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando in particolare il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e sostenendo che l'allontanamento dal luogo di restrizione non si fosse protratto per un lasso di tempo significativo. La Corte di appello aveva però valorizzato il carattere ingiustificato e non breve dell'allontanamento, nonché i precedenti specifici dell'imputato (una evasione del 2020 e un favoreggiamento personale del 2013), ritenendo integrato un comportamento abituale ostativo al beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto non confrontato il nucleo della motivazione della sentenza di appello, fondata non solo sulla durata dell'evasione, ma soprattutto sull'abitualità della condotta per la presenza di almeno altri due reati della stessa indole, circostanza che impedisce l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando ricorre un comportamento abituale; tale presupposto ostativo sussiste se l'autore abbia commesso, anche successivamente al fatto per cui si procede, almeno altri due reati della stessa indole.

  • art. 385 c.p.

    La sentenza riguarda la conferma della condanna per evasione dagli arresti domiciliari.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di particolare tenuità del fatto, il giudice deve verificare non solo la modesta offensività del singolo episodio, ma anche l'eventuale abitualità della condotta, che costituisce causa ostativa autonoma e sufficiente a negare l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
  • Il comportamento abituale ai fini dell'art. 131-bis c.p. ricorre quando l'autore abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, anche se uno o entrambi siano successivi al fatto oggetto del procedimento.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente contestare in modo parziale un singolo passaggio motivazionale se la sentenza impugnata si fonda su una ratio autonoma e decisiva non specificamente censurata.
  • La conferma della condanna per evasione può essere legittimamente accompagnata dal diniego della particolare tenuità del fatto quando l'allontanamento dal domicilio sia ingiustificato, non breve e inserito in un quadro di precedenti specifici che denotano reiterazione criminale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.