Cassazione Penale, Ordinanza n. 07553/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna per plurimi episodi di peculato. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare sostenendo che in appello il difensore aveva comunicato un legittimo impedimento a comparire per ricovero ospedaliero, con conseguente illegittima celebrazione del giudizio in assenza. La Corte di cassazione rileva però anzitutto che le conclusioni del ricorso richiamavano una sentenza diversa da quella effettivamente impugnata, rendendo incerto l'oggetto dell'impugnazione; inoltre osserva che il secondo e il terzo motivo si riferivano a un diverso imputato e a una diversa vicenda processuale. Quanto al primo motivo, unico riferibile al processo dell'odierno ricorrente, la Corte ritiene che sia manifestamente infondato perché non si confronta con il verbale d'udienza: la Corte di appello aveva disposto una visita medica per verificare l'impedimento, ma l'esito accertava che l'imputato non si trovava presso l'abitazione indicata dal difensore, sicché l'impedimento a comparire è stato correttamente escluso e il processo di appello è stato celebrato in assenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il gravame in parte privo di oggetto certo, in parte riferito a vicende e soggetti estranei al ricorrente, e per il resto manifestamente infondato quanto alla dedotta illegittimità della celebrazione del giudizio d'appello in assenza per asserito impedimento a comparire. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 314 c.p.
Norma richiamata indirettamente per qualificare i plurimi episodi oggetto della condanna confermata in appello come peculato.
art. 591 c.p.p.
La decisione applica il principio di inammissibilità del ricorso quando l'impugnazione è priva di un oggetto certo o contiene motivi estranei alla sentenza impugnata, oltre che manifestamente infondati.
art. 606 c.p.p.
La censura è incardinata come violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte la reputa inammissibile e comunque manifestamente infondata.
art. 420-ter c.p.p.
La Corte valorizza la verifica dell'impedimento a comparire e l'insussistenza del legittimo impedimento dell'imputato a seguito di accertamento medico/visita disposta dal giudice.
art. 94 disp. att. c.p.p.
È richiamata la condanna al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'oggetto dell'impugnazione è incerto o i motivi fanno riferimento a una sentenza diversa da quella realmente impugnata.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso che si riferiscono a un diverso imputato o a una diversa vicenda processuale, poiché non si confrontano con la decisione censurata.
- La deduzione di un legittimo impedimento a comparire deve confrontarsi con gli atti del processo: se il giudice dispone accertamenti e questi smentiscono la presenza dell'imputato nel luogo indicato, l'impedimento può essere legittimamente escluso.
- Quando il motivo non si confronta con la motivazione e con gli atti richiamati dal giudice di merito, la censura può essere dichiarata manifestamente infondata oltre che inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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