Cassazione Penale, Ordinanza n. 07554/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la doglianza era nuova rispetto all'appello e formulata in termini generici, tali da non consentire una critica ragionata alla motivazione della Corte territoriale né di individuare con precisione l'oggetto delle censure. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione dagli arresti domiciliari. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, chiedendo il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. sul rilievo che, allo stato degli atti, non sarebbero emersi elementi sufficienti e idonei a fondare un giudizio di addebitabilità degli episodi contestati. La Corte rileva però che la censura non era stata formulata nell'atto di appello, nel quale si era chiesta soltanto la concessione delle attenuanti generiche, ed era comunque espressa in modo del tutto generico, senza specifico confronto con la sentenza impugnata.
Norme richiamate
proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
La richiesta di proscioglimento immediato viene evocata dal ricorrente, ma il giudice evidenzia che essa è formulata in modo generico e non idoneo a sostenere un motivo specifico di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico, puntuale e riferito alla sentenza impugnata; una censura generica non consente alla Corte di percepire con esattezza l'oggetto delle doglianze e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni di merito o di diritto non devolute con l'atto di appello, quando il giudizio di legittimità è chiamato a verificare la correttezza della decisione impugnata nei limiti delle censure già prospettate.
- La mera invocazione del proscioglimento ex art. 129 c.p.p., senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza e con gli elementi di prova valorizzati dal giudice di merito, non integra una valida critica alla decisione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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