Cassazione Penale, Ordinanza n. 07556/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Sosteneva, in sostanza, che la condotta contestata fosse stata male qualificata e che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito non fosse corretta. La Corte di cassazione rileva però che la sentenza impugnata aveva descritto in modo adeguato condotte violente e minacciose poste in essere dall'imputato per opporsi agli operanti, consistite nello strattonare, dimenarsi, sgomitare e ingaggiare una colluttazione durante un intervento di polizia finalizzato all'accertamento e repressione di reati in materia di stupefacenti. Il ricorso, quindi, mirava a ottenere una diversa lettura delle risultanze fattuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi dedotti. Ha affermato che la condotta descritta integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale perché non si trattava di mera opposizione passiva, ma dell'uso della forza per neutralizzare l'azione degli operanti e sottrarsi alla presa nel tentativo di fuggire. Ha inoltre ribadito che in sede di legittimità non è consentita una diversa rivalutazione degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta di strattonare, divincolarsi, sgomitare e ingaggiare una colluttazione con gli operanti, quando sia diretta a neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale e a sottrarsi alla presa, integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale; non è necessario un contegno ulteriormente offensivo se vi è impiego di forza idoneo a coartare l'azione pubblica.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi, durante un atto d'ufficio, non si limiti a un'opposizione passiva ma usi forza fisica o minacce per ostacolare l'operato degli agenti, neutralizzarne l'azione o sottrarsi alla loro presa.
- La mera prospettazione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie non configura vizio di legittimità, poiché la valutazione del fatto e delle prove appartiene al giudice di merito.
- Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura autonoma degli elementi di fatto e l'adozione di un diverso criterio di ricostruzione della vicenda rispetto a quello seguito dal giudice di merito, salvo reali vizi logici o giuridici della motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07548/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07550/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07552/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07553/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07554/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07557/2025 del 25/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →