Cassazione Penale, Ordinanza n. 07550/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la condotta non integrasse il delitto di cui all'art. 337 c.p., ma si risolvesse al più in una minaccia o ingiuria; ha inoltre invocato, in modo generico, l'applicazione dell'art. 393-bis c.p. e ha contestato la conferma della recidiva e la quantificazione della pena, ritenuta solo lievemente superiore al minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano manifestamente infondati o generici. Ha ritenuto corretto il giudizio di merito sulla sussistenza della resistenza a pubblico ufficiale: la condotta descritta, consistente in minacce verbali, nell'estrazione e brandeggio di una lametta verso gli agenti di polizia penitenziaria e nello spintonamento degli operanti con trascinamento a terra di uno di essi per sottrarsi alla perquisizione, era oggettivamente aggressiva e idonea a coartare la volontà degli operanti. Ha inoltre ritenuto generica la doglianza sull'art. 393-bis c.p., non confrontata con la motivazione di appello, e infondati i rilievi su recidiva e trattamento sanzionatorio, valorizzando i precedenti penali e le concrete modalità del fatto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale quando la condotta aggressiva o minacciosa è diretta a costringere il pubblico ufficiale a compiere o omettere un atto del suo ufficio, incidendo sull'attività dell'ufficio o del servizio e non risolvendosi in mera ingiuria o minaccia.
art. 393-bis c.p.
La sua invocazione deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione di merito; una deduzione generica è inammissibile.
art. 99 c.p.
La recidiva può essere confermata in presenza di numerosi precedenti penali, anche violenti, se tali precedenti dimostrano un'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato.
art. 133 c.p.
Lo scostamento, sia pure modesto, rispetto al minimo edittale è giustificabile in base alle circostanze concrete del fatto, specie se la condotta ha creato un rischio per l'incolumità personale degli operanti.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale sussiste quando l'aggressione o la minaccia non si esaurisce in una mera manifestazione verbale, ma è concretamente finalizzata a ostacolare o condizionare l'atto d'ufficio o di servizio.
- Ai fini della qualificazione del fatto ex art. 337 c.p., rileva la direzione funzionale della condotta verso l'impedimento dell'attività dell'ufficio, anche se realizzata con minacce, spintoni o altre forme di violenza non necessariamente gravi.
- In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a deduzioni generiche o che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
- La conferma della recidiva è insindacabile in sede di legittimità quando sia sorretta da motivazione congrua fondata su precedenti penali significativi e sulla maggiore pericolosità dell'imputato.
- La determinazione della pena sopra il minimo edittale è legittima se il giudice valorizza circostanze concrete del fatto idonee a giustificare un trattamento sanzionatorio più severo.
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