Cassazione Penale, Ordinanza n. 07548/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando da un lato la genericità delle censure relative all’inutilizzabilità di alcuni atti, dall’altro che le doglianze residue sollecitavano una rivalutazione del fatto e delle prove, già compiutamente esaminato dai giudici di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, nella qualità di rappresentante legale di una società, era stata condannata in appello per avere indicato nelle dichiarazioni fiscali annuali fatture relative a operazioni asseritamente inesistenti emesse da tre soggetti diversi. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, in sintesi: 1) inutilizzabilità e violazione di norme processuali per l’acquisizione nel fascicolo dibattimentale di un verbale di contraddittorio redatto da un funzionario dell’Agenzia delle Entrate con un soggetto indicato come emittente delle fatture; 2) violazione dell’art. 195, comma 4, c.p.p. e vizi motivazionali in ordine alle dichiarazioni rese da tale soggetto, ritenuto terzo non partecipante al procedimento; 3) violazione dell’art. 191 c.p.p.; 4) vizio di motivazione sulla fittizietà delle fatture riferite a una società cancellata, sostenendo che una società cancellata può continuare a operare; 5) vizio di motivazione sulle fatture attribuite a un’altra società, poiché il disconoscimento era provenuto da una persona di cui non era chiarito il ruolo; 6) violazione di legge e difetto di motivazione sulla responsabilità, con richiamo alla direttiva UE 2016/343, lamentando in particolare l’assenza di un accertamento sulla società emittente e la mancanza di interlocuzione della ricorrente con i funzionari fiscali. La Corte ha ritenuto i primi tre motivi generici, poiché la doglianza di inutilizzabilità non era accompagnata da una specifica dimostrazione dell’incidenza dell’eventuale espunzione degli atti sulla tenuta del complessivo compendio probatorio; per i restanti motivi ha rilevato che la censura mirava a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione, e che la motivazione di appello era congrua e non illogica, fondata su plurimi riscontri oggettivi (confronto tra fatture, registri contabili, dati grafici e assenza di allegazioni difensive sull’effettività delle operazioni).
Norme richiamate
Riguarda l’utilizzo in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte conferma la tenuta della condanna sulla base di riscontri probatori oggettivi e dell’assenza di prova dell’effettività delle operazioni.
Richiamato dalla difesa in relazione all’acquisizione di un atto probatorio, ma la Corte osserva che la deduzione di invalidità richiede di indicare concretamente l’incidenza sul quadro probatorio complessivo.
Richiamato dalla difesa per contestare l’inserimento nel fascicolo dibattimentale di un verbale, ma ritenuto motivo generico per mancata dimostrazione della rilevanza del vizio.
Richiamato dalla difesa in tema di ammissione/gestione della prova; la Corte non ravvisa una decisiva incidenza del dedotto vizio sul giudizio di responsabilità.
Invocato per contestare la testimonianza di un soggetto terzo; la Corte non ne accoglie la doglianza perché finalizzata a una rivalutazione del merito.
Invocato dalla difesa per dedurre l’inutilizzabilità di atti acquisiti in violazione di divieti probatori; la Corte ribadisce che la nullità/invalidità del provvedimento non consegue automaticamente, se dal decisum non risulta l’effettiva utilizzazione dell’atto.
art. 6 della Direttiva UE 2016/343
Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzione di innocenza; la Corte non vi ravvisa una violazione idonea a scalfire l’accertamento di merito già compiuto.
Applicato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Richiamo implicito al principio della prova di resistenza e all’uso di precedenti delle Sezioni Unite in tema di inutilizzabilità, a sostegno della valutazione della decisività degli elementi residui.
Massime di principio
- Quando si deduce l’inutilizzabilità di un atto probatorio, non basta allegare la sua illegittimità in astratto: occorre spiegare in modo specifico perché, espunto quell’elemento, il residuo compendio probatorio non sarebbe più sufficiente a sostenere la decisione.
- La declaratoria di inutilizzabilità di un singolo elemento non comporta automaticamente l’invalidità del giudizio di responsabilità; è necessario verificare la tenuta complessiva dell’impianto motivazionale attraverso una prova di resistenza.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio già esaminato dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è congrua, logica e sorretta da riscontri oggettivi.
- Nel reato di utilizzo in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti, la prova può essere desunta da un complesso di elementi convergenti, quali incongruenze documentali, dati contabili, differenze grafiche delle fatture e assenza di allegazioni difensive sull’effettività delle operazioni.
- La difesa che contesti la fittizietà delle fatture deve fornire elementi positivi sull’effettiva esistenza delle operazioni o sulle modalità concrete di esecuzione e pagamento; la mera ipotesi alternativa, non corroborata da riscontri, non è sufficiente a incrinare la responsabilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07550/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07552/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07553/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07554/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07556/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07557/2025 del 25/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →