Cassazione Civile, Ordinanza n. 03446/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un assicurato aveva agito per ottenere dall'assicuratore il pagamento di Euro 85.000 a titolo di indennizzo per il presunto furto della propria autovettura, asseritamente avvenuto l'8 ottobre 2018. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provato l'effettivo furto: la sola denuncia-querela presentata ai Carabinieri, anche integrata con ulteriori indicazioni, unitamente alla documentazione contrattualmente richiesta (consegna delle chiavi e certificato cronologico con annotazione di perdita di possesso), non sarebbe stata sufficiente a dimostrare il sinistro. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non assolto l'onere probatorio, perché egli aveva prodotto tutta la documentazione richiesta dalla polizza e non poteva essergli imposto di provare circostanze negative o l'identità dell'autore del furto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la censura ex art. 2697 c.c. non può essere utilizzata per contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, essendo deducibile solo l'erronea ripartizione dell'onere probatorio. Nel caso concreto la corte territoriale si era attenuta ai principi di diritto in materia di assicurazione contro i danni, correttamente ponendo a carico dell'assicurato la prova del sinistro coperto dalla garanzia, e aveva motivatamente ritenuto insufficiente la denuncia di reato, anche se accompagnata dalla documentazione prevista dal contratto. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese e l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo grava sull'assicurato; la norma non può essere invocata per censurare il mero apprezzamento delle risultanze istruttorie, ma solo l'errata distribuzione dell'onere della prova.
la doglianza è inammissibile se mira a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, anziché una violazione dei criteri legali di valutazione della prova.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
è il parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nell'assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo è la prova del sinistro rientrante nel rischio garantito; tale prova incombe sull'assicurato.
- La denuncia presentata in sede penale o alle autorità di polizia, pur rilevante come allegazione, non è di per sé sufficiente a dimostrare l'effettiva verificazione del fatto illecito o del furto.
- Il motivo di ricorso fondato sulla violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se denuncia un'erronea ripartizione dell'onere della prova, non se mira a contestare la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito si conforma ai principi in tema di riparto dell'onere probatorio e valuta come insufficiente la documentazione prodotta, la censura in cassazione che richiede una nuova lettura delle prove è inammissibile.
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