Cassazione Penale, Sentenza n. 37723/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello delle condanne per: (A) bancarotta patrimoniale fraudolenta per distrazione - contestata la natura distrattiva della cessione di beni e dell'avviamento alla "Nuova Steel Technology S.r.l." e la richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice; (B) bancarotta documentale fraudolenta - censurata la motivazione rispetto all'elemento soggettivo, richiamando un'assoluzione in altro processo per false fatture; (C) autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p. - contestata la sussistenza del "quid pluris" dissimulatorio e la tempestualità della consumazione; (D) vizio nella motivazione del trattamento sanzionatorio (aumento di pena per continuazione).
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato le statuizioni di merito sui capi A (bancarotta patrimoniale distrattiva) e B (bancarotta documentale fraudolenta), ritenendo adeguata e logica la motivazione dei giudici di merito e richiamando i principi sul carattere distrattivo di cessioni a società riconducibili allo stesso vertice senza adeguata contropartita e sull'onere del fallito di spiegare la destinazione dei beni. Il terzo motivo (autoriciclaggio) è stato ritenuto fondato: i giudici di merito non hanno provato il "quid pluris" dissimulatorio necessario per integrare l'autoriciclaggio oltre la bancarotta distrattiva, per cui quella imputazione è stata esclusa/annullata nei limiti indicati. Gli altri motivi (riqualificazione in bancarotta semplice, presunta influenza dell'assoluzione per false fatture sul capo B e doglianza sulla quantificazione dell'incremento per continuazione) sono stati respinti; inoltre è richiamata l'inammissibilità di censure non svolte in appello.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare), art. 216
Art. 216 incrimina la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; la Corte ha interpretato la fattispecie patrimoniale in termini di depauperamento effettivo del patrimonio destinato a garanzia dei creditori, rilevando che ogni atto societario può assumere valenza distrattiva se privo di corrispettivo e volto a privare l'azienda delle sue risorse.
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare), art. 223
Norma richiamata in sede di doglianza processuale; la Corte ha comunque ritenuto infondati i rilievi che invocavano una diversa qualificazione della condotta.
"impiegare, sostituire o trasferire il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto"
Per integrare l'autoriciclaggio è necessario, oltre al trasferimento di risorse provenienti da un delitto presupposto, un "quid pluris" idoneo ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita (mutamento di intestazione, schermi societari, polverizzazione del patrimonio, ecc.). Nel caso concreto tale elemento non è stato adeguatamente dimostrato.
Principio che il patrimonio personale sia garanzia per i debiti; la giurisprudenza utilizza questo parametro per valutare il danno ai creditori risultante da atti distrattivi.
Codice civile, artt. 2555 e 2557
Richiamati per definire il concetto di azienda/ramo d'azienda e limiti del divieto di concorrenza del cedente; la Corte chiarisce che la cessione può integrare distrazione se non adeguatamente remunerata.
Codice civile, art. 2214 e artt. 2475 e ss.
Obblighi di tenuta delle scritture contabili estesi agli amministratori di S.r.l.; omissioni rilevanti possono integrare il reato documentale quando siano strumentali a pregiudicare i creditori.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 3
"il ricorso è inammissibile se proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello"
La Corte ha escluso che questioni non oggetto di impugnazione in appello possano essere dedotte in cassazione, dichiarando inammissibile tale censura.
Legge fallimentare, art. 16 n. 3 / art. 220 L.F.
Richiami al dovere del fallito di depositare bilanci e scritture e alla sanzione penale prevista per l'omissione; la Corte valorizza l'obbligo di verità e l'onere probatorio a carico del fallito/ amministratore.
Massime di principio
- La cessione di beni o di ramo d'azienda a società riconducibili allo stesso vertice, senza adeguata contropartita e con conseguente spoglio della società cedente, può integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione; non rileva la forma negoziale se il risultato è un depauperamento patrimoniale apprezzabile.
- L'onere di spiegare la destinazione dei beni mancanti grava sul fallito/amministratore: la mancata giustificazione può fondare la prova della distrazione.
- La bancarotta documentale fraudolenta richiede, oltre all'omessa o irregolare tenuta delle scritture, la dimostrazione di dolo (specifico o generico a seconda dei casi): è necessario evidenziare elementi fattuali che colleghino l'omissione alla volontà di recare pregiudizio ai creditori o di trarne profitto.
- L'autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p. non si configura automaticamente per il mero trasferimento di risorse distratte verso imprese operative: serve un "quid pluris" dissimulatorio (es. mutamento di intestazione, uso di prestanome, polverizzazione del patrimonio) che ostacoli concretamente l'identificazione della provenienza illecita.
- La consumazione dell'autoriciclaggio è istantanea e può essere valutata anche per atti anteriori alla dichiarazione di fallimento se la fattispecie primaria si qualifica come appropriazione/elemento costitutivo del successivo reato; tuttavia la verifica va fatta caso per caso sulla base degli elementi probatori.
- In sede di cassazione non possono essere sollevate questioni che non siano state dedotte in appello: le doglianze nuove sono inammissibili salvo che siano strettamente connesse a questioni già dibattute.
- Per evitare sovrapposizioni sanzionatorie, il giudice deve accertare se le condotte successive alla distrazione abbiano l'idoneità ex ante ad ostacolare la ricostruzione della provenienza illecita; in mancanza di tale prova, l'autoriciclaggio non deve essere applicato oltre la bancarotta.
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