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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37680/2025 del 19/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per nullità della sentenza per violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione: si deduce travisamento della prova sui capi 5) e 6) relativo alla vasca seminterrata (affermazione che non sarebbe stata prodotta documentazione tecnica e che il rifiuto sarebbe stato smaltito illecitamente, nonostante la difesa avesse prodotto documenti quali contratto con Ecoambiente e fatture 2018-2023), contestazione sull'affermazione che i reflui fossero ivi da oltre un anno, e censura sulla ricostruzione del capo 7) circa l'uso del solvente Solvanol (la difesa sostiene che l'utilizzo è mera deduzione degli ARPAC e non confermato dal consulente tecnico). Inoltre si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorso chiedeva un riesame di merito non consentito in Cassazione e che il Tribunale di Napoli Nord aveva svolto un'ampia e coerente valutazione probatoria. In particolare la Corte ha ritenuto non probata la produzione di una relazione tecnica idonea a dimostrare le caratteristiche e la tenuta stagna della vasca, assenti documenti comprovanti lo smaltimento dei reflui rinvenuti, e congrua la valutazione dei funzionari ARPAC. L'utilizzo del solvente Solvanol è stato ritenuto provato dalla pec inviata dalla società contenente le schede tecniche dei prodotti. Le doglianze sulle attenuanti e su art.131-bis sono state ritenute generiche o non dimostrate quanto alla loro dedotta richiesta in sede di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamata nella contestazione di nullità della sentenza per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse adeguata e non viziata come dedotto dal ricorrente

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (normativa ambientale)

    Quadro normativo di riferimento per le contravvenzioni contestate; il Tribunale ha applicato le fattispecie di illecito previste dal decreto per i reati relativi a gestione, deposito e emissioni

  • art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006

    Contestata e riconosciuta come contravvenzione per gestione/smaltimento illecito di rifiuti speciali liquidi; la sentenza ha ritenuto provata l'attività illecita in assenza di documentazione probatoria contraria

  • art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006

    Applicato per il reato di deposito incontrollato oltre i termini consentiti (deposito per oltre un anno) sulla base delle risultanze ispettive e della mancanza di documenti di smaltimento

  • art. 279 d.lgs. n. 152/2006

    Riferito all'attività esercitata senza la prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera; la Corte ha ritenuto che l'uso del solvente Solvanol giustificasse l'esigenza di autorizzazione

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato nel contesto delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il ricorso non avesse posto argomenti specifici tali da consentire la verifica di un vizio motivazionale sul loro mancato riconoscimento

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità: la Corte l'ha ritenuta implicitamente negata in presenza di pluralità di condotte che denotano carattere di abitualità, incompatibile con l'istituto

  • art. 133 c.p.

    Norma sul trattamento sanzionatorio (quantificazione pena e circostanze); la mancata specificità del ricorso ha impedito la verifica degli elementi posti a sostegno delle attenuanti e della riduzione del trattamento sanzionatorio

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per l'onere delle spese e per il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile

  • sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per affermare che l'inammissibilità non è stata determinata da colpa del ricorrente; nonostante ciò resta l'obbligo del versamento equitativo per la Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito un sindacato libero sulla valutazione di merito delle prove: le censure devono indicare errori di diritto o illogicità manifeste nella motivazione, non una semplice diversa valutazione dei fatti
  • Quando si contestano valutazioni tecniche (es. caratteristiche di una vasca o la regolarità dello smaltimento), è fondamentale produrre in primo grado documentazione tecnica specifica (relazioni tecniche, certificazioni di smaltimento riferite espressamente al materiale sequestrato) e farla verbalizzare in udienza
  • Per invocare l'esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. o il riconoscimento di attenuanti generiche occorre che la richiesta sia stata effettivamente formulata e documentata in sede di merito; in Cassazione bisogna indicare esattamente dove nel verbale o negli atti tale richiesta risulta
  • Le deduzioni generiche o non puntuali circa l'esistenza di documenti in atti non superano la soglia di ammissibilità: il ricorso deve specificare con precisione quali atti si ritengono ignorati e perché ne sarebbe derivato un travisamento della prova
  • Comunicazioni ufficiali della parte (es. PEC con schede tecniche) possono assumere valore probatorio sul contenuto delle sostanze usate; tuttavia la rilevanza probatoria va collegata a elementi che dimostrino il nesso funzionale tra sostanza e obblighi autorizzativi
  • Se si mira ad impugnare la motivazione del giudice di merito, è preferibile contestare passaggi specifici ritenuti contraddittori o illogici e non limitarsi ad affermazioni generali di 'travìsamento della prova'

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