Cassazione Penale, Sentenza n. 37675/2025 del 19/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che ha ritenuto Melis colpevole del reato di cui all'art. 727, comma 2, c.p. (detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze) per aver detenuto ovini in recinti privi di copertura, nel fango e nelle deiezioni. Contestazioni specifiche: (1) errata applicazione della norma e vizio di motivazione perché mancerebbe l'elemento della permanenza e le condizioni sarebbero state temporanee; (2) esclusione ingiustificata della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e mancata valorizzazione della scriminante dell'adempimento di un dovere (art. 51 c.p.) dovendosi tener conto di un obbligo amministrativo; (3) vizio e contraddittorietà nella determinazione della sanzione, in particolare sull'aumento per ogni capo e sulla possibile applicazione di un'unica sanzione al gregge.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale di Siena che si è basata sulle risultanze istruttorie (in particolare le relazioni e la testimonianza del dirigente veterinario) attestanti la presenza di 180 ovini detenuti in condizioni incompatibili e produttive di gravi sofferenze. La Corte ha chiarito che: la permanenza non richiede lunghi periodi per configurare la contravvenzione; la detenzione lesiva può consistere anche in mera negligenza; la particolare tenuità non è provata dall'imputato e non può essere riconosciuta data la gravità e il numero degli animali; la scriminante dell'adempimento di un dovere non si applica perché mancava un obbligo giuridico a mantenere gli animali in quelle condizioni; la maggiorazione della sanzione per ciascun capo è applicata correttamente in presenza del concorso formale di più reati. Conseguenze pratiche: condanna confermata, onere delle spese a carico del ricorrente e pagamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
Tutela del sentimento di pietà verso gli animali; configura reato la detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell'animale anche se posta in essere per mera negligenza; la condotta offensiva si verifica anche se provoca patimenti non necessariamente processo patologico.
Riferimento al concorso formale o materiale tra reati (menzionato nell'intestazione); la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina del concorso data la pluralità di capi offesi.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)
Norma di rimessione dei motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha invocato violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze chiedessero una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
Istituto della particolare tenuità del fatto: la Corte ricorda che l'onere probatorio circa i presupposti spetta all'imputato, il quale non ha fornito elementi specifici idonei a dimostrare la sussistenza della tenuità.
Causa di giustificazione relativa all'adempimento di un dovere: la Corte precisa che si applica solo se la condotta è determinata dall'adempimento di un dovere giuridico o da un ordine legittimo; nel caso non sussisteva tale obbligo che giustificasse la detenzione degli ovini in quelle condizioni.
Norma che dispone le spese del procedimento in caso di inammissibilità: la Corte ha posto le spese a carico del ricorrente.
D.L. n. 137/2020, art. 23 comma 8
Richiamato in relazione alle conclusioni rese dal Procuratore generale; citazione procedurale relativa alla partecipazione del Procuratore generale alle trattazioni.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata ai fini della determinazione equitativa della somma a carico del ricorrente verso la Cassa delle ammende, con riferimento all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura integra il reato anche se la sofferenza è causata dalla negligenza: non è richiesto il dolo né che sorga un processo patologico per l'animale.
- Il requisito della "permanenza" nella fattispecie contravvenzionale non richiede necessariamente periodi lunghi: condizioni lesive protratte per un tempo apprezzabile anche se non plurimensile possono essere sufficienti.
- La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) grava sull'imputato l'onere di allegare e provare elementi specifici che la giustifichino; il mero richiamo alla temporaneità o all'assenza di malattie non è sufficiente.
- La causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere (art. 51 c.p.) si applica solo se esiste un obbligo giuridico o un ordine legittimo che imponga la condotta; l'ottemperanza a direttive amministrative non giustifica automaticamente condizioni lesive se esiste alternativa percorribile.
- In sede di legittimità la Corte non rivaluta liberamente il compendio probatorio: il sindacato è limitato a verificare la logicità e la sufficienza della motivazione del giudice di merito.
- In presenza di pluralità di vittime (molti animali), l'applicazione di aumenti per ciascun capo può essere giustificata sulla base della disciplina del concorso formale di reati.
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