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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37671/2025 del 19/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato la sentenza di assoluzione per il reato ascritto (art. 68, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/2008 in relazione all'art. 64, comma 1, lett. a) d.lgs. 81/2008), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il nodo centrale è la validità e la trasferibilità del CPI (certificato di prevenzione incendi) rilasciato al precedente titolare della struttura e la conseguente necessità del rinnovo periodico di conformità o della presentazione della SCIA antincendio. La documentazione processuale evidenziava che: i Vigili del Fuoco, in sopralluogo del 29/04/2022, avevano rilevato l'assenza di valida SCIA; la SCIA precedente era scaduta il 15/10/2014; la voltura era stata richiesta solo il 03/10/2017; la categoria e le dimensioni dell'attività (club privato con circa 1400 soci e superficie ~500 mq) rientravano nel punto 65 dell'Allegato I al d.P.R.; la richiesta di valutazione del progetto del 17/04/2013 era irrilevante e poi rigettata il 05/10/2023. Il Procuratore ha quindi sostenuto che la sentenza aveva travisato le norme e le risultanze probatorie, negando ingiustificatamente l'obbligo di rinnovo e la responsabilità penale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che il Tribunale aveva errato nel ritenere automaticamente valido il CPI intestato al precedente titolare, trasponendo in modo distorto le risultanze di causa e mal interpretando il quadro normativo che impone il rinnovo periodico della conformità antincendio e la presentazione degli adempimenti (SCIA) previsti. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Torino per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 68, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/2008

    art. 68, comma 1, lett. b)

    Norma sanzionatoria sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; contestato per omissione degli obblighi antincendio del datore di lavoro/gestore. Nel caso la Corte non decide nel merito sull'accertamento del reato ma ritiene che il Tribunale non abbia valutato correttamente gli obblighi normativi connessi alla materia antincendio.

  • art. 64, comma 1, lett. a), d.lgs. 81/2008

    art. 64, comma 1, lett. a)

    Indica i compiti dei soggetti responsabili in materia di prevenzione incendi collegati alle attività a rischio; richiamata come riferimento per la fattispecie contestata.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b)

    Fondamento legale del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 521, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento alle ipotesi procedurali connesse al ricorso per cassazione (regole sull'impugnazione delle sentenze).

  • d.P.R. 151/2001 (art. 2, comma 3; art. 4; art. 5; Allegato I punto 65)

    art. 2, comma 3; art. 4; art. 5; Allegato I, punto 65

    Fornisce il quadro per la classificazione delle attività soggette a controlli di prevenzione incendi, le procedure autorizzative e il regime di rinnovo della conformità. Nel caso la Corte ha ritenuto che tali norme impongono il rinnovo periodico della conformità antincendio e la corretta presentazione della SCIA, elementi che il Tribunale aveva erroneamente disapplicato o travisato.

  • D.M. 7 agosto 2012 (art. 5, comma 5)

    Richiamato tra le norme tecniche/procedurali attinenti alla valutazione dei progetti e alle modalità amministrative di prevenzione incendi; usato nel ricorso a sostegno dell'argomentazione sulla procedura corretta.

  • d.lgs. 139/2006 (art. 20, comma 1)

    Norma citata tra i riferimenti legislativi relativi alle competenze/attribuzioni amministrative in materia di sicurezza e prevenzione incendi; utilizzata nel quadro argomentativo del ricorso.

Massime di principio

  • Il CPI rilasciato al precedente titolare non è automaticamente e indefinitamente valido per il nuovo gestore: occorre verificare scadenze e obblighi di rinnovo previsti dalla normativa antincendio.
  • La presentazione della SCIA antincendio, quando prescritta, è un adempimento iniziale che non viene sostituito automaticamente da semplici volture; il mancato aggiornamento o rinnovo può integrare profili di responsabilità amministrativa e, se rilevanti, penale.
  • In fatto di impugnazioni, le doglianze sulla motivazione del giudice di merito sono efficaci se dimostrano travisamento delle risultanze probatorie o errata applicazione delle norme: i giudici di legittimità verificano coerenza e correttezza logico-normativa della motivazione.
  • In presenza di ispezioni ufficiali (es. Vigili del Fuoco) che attestano la mancanza di SCIA o di rinnovo, tali risultanze assumono forte rilievo probatorio; il gestore deve provare la regolarità documentale o aver adottato tempestivi rimedi.
  • Prima di avviare o proseguire l'attività, è prudente regolarizzare la posizione antincendio (presentazione SCIA o acquisizione/rinnovo CPI) e conservare evidenze documentali per difesa penale o amministrativa.

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