Cassazione Penale, Sentenza n. 37678/2025 del 19/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del GUP di Crotone (08/10/2024) con quattro motivi: 1) violazione di legge, vizi procedurali e di motivazione per aver il giudice, dopo il deposito della sentenza, disposto ex art.130 c.p.p. la confisca e distruzione delle bombole in sequestro senza motivazione (correzione di errore materiale illegittima); 2) illegittimità della confisca perché facoltativa (art.240 c.p.) e preceduta da sequestro probatorio, per cui manca la necessaria specifica motivazione in punto di periculum; 3) mancata applicazione dell'art.131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto), richiesta dall'imputato; 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, anch'esse richieste.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato quanto ai primi due motivi: ha affermato che la procedura di correzione dell'errore materiale ex art.130 c.p.p. non può essere utilizzata per introdurre un autonomo capo di confisca facoltativa non previsto nel dispositivo né motivato, e che il d.lgs. 136/2006 non prevede confisca obbligatoria per la contravvenzione di cui all'art.20; perciò ha annullato senza rinvio il capo di sentenza relativo alla confisca. Ha invece rigettato i terzo e quarto motivi: la Corte ha ritenuto che la negativa applicazione dell'art.131-bis sia compatibile con la motivazione (valutazione della gravità in relazione alla collocazione delle 72 bombole su area pubblica e vicinanza ad abitazioni) e che la richiesta generica delle "benefit di legge" non equivale ad una specifica istanza di circostanze attenuanti generiche, la cui mancata concessione non richiede motivazione particolare in assenza di specificità. In sintesi: annullamento limitato della confisca; per il resto il ricorso è rigettato e la condanna (ammenda) resta confermata.
Norme richiamate
La procedura di correzione degli errori materiali può integrare solo elementi che necessariamente dovevano far parte del provvedimento e omettere statuizioni obbligatorie accessorie; non può introdurre nuovi capi di sentenza o misure discrezionali quali una confisca facoltativa non prevista nel dispositivo e non motivata.
art.240, primo comma, cod. pen.
Regola la confisca facoltativa: la sua applicazione richiede una specifica motivazione e non può essere disposta tramite procedura di correzione dell'errore materiale; non è automatica quando il sequestro è meramente probatorio.
art.20 d.lgs. 136/2006
Norma contestata per la contravvenzione oggetto della condanna; la Corte rileva che il decreto legislativo non prevede per tale contravvenzione alcuna confisca obbligatoria che possa essere aggiunta d'ufficio con art.130 c.p.p.
Norma dell'originaria imputazione che è stata poi riqualificata dal giudice nel dispositivo; indicata per chiarire la genesi dell'imputazione.
Causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa/fatto: va valutata congiuntamente su condotta, danno e colpevolezza e, nei reati di mera condotta, con giudizio prognostico ex ante. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che le circostanze (72 bombole su area pubblica vicino ad abitazioni) non consentivano il riconoscimento della tenuità.
Norma che disciplina il giudizio di comparazione tra circostanze; la sentenza osserva che le circostanze attenuanti generiche sono fattispecie in 'senso tecnico' e richiedono una precisa deduzione e richiesta per essere considerate nel confronto.
art.62-bis cod. pen. (riforma introdotta con d.l. 23/05/2008 n.92 conv. L.24/07/2008 n.125)
Rilevanza della riforma: l'incensuratezza da sola non basta più per ottenere la diminuente; la Corte la cita per giustificare il maggior rigore nella valutazione delle attenuanti e della diminuente.
art.322-ter cod. pen. / art.452-quaterdecies cod. pen.
Citati come esempi di ipotesi in cui la confisca obbligatoria per equivalente è prevista e, in tali casi, la procedura di correzione può integrare un'omissione del dispositivo se la statuizione è obbligatoria e accessoria; non applicabili al caso in esame.
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale ex art.130 c.p.p. non può essere usata per introdurre nuovi capi di sentenza o misure discrezionali non presenti nella motivazione: è ammessa solo per integrare omissioni di statuizioni obbligatorie o accessorie.
- La confisca facoltativa non può essere disposta con una procedura di correzione se non è prevista nel dispositivo e se manca una motivazione specifica (in particolare sul periculum); se la normativa contestata non prevede confisca obbligatoria, l'omissione non è presumibile refuso.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) richiede una valutazione complessiva e prospettica della condotta, del danno e della colpevolezza; nei reati di mera condotta l'accertamento è possibile ma deve risultare dalla valutazione degli elementi fattuali (anche se la motivazione può risultare implicitamente dalla struttura argomentativa).
- Le circostanze attenuanti generiche devono essere richieste in modo specifico e motivato: una richiesta generica di 'benefici di legge' non equivale a un'istanza puntuale delle attenuanti tecniche e non impone una motivazione dettagliata da parte del giudice quando manca specificità.
- Quando una norma non prevede sanzioni accessorie obbligatorie, l'aggiunta di tali misure in un momento successivo al deposito della sentenza senza motivazione costituisce un vizio da annullare.
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