Cassazione Penale, Sentenza n. 37679/2025 del 19/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Perugia sostenendo la manifesta illogicità della motivazione e la violazione del principio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio. In particolare deduce che il Tribunale, pur avendo disposto una consulenza tecnica (perizia), si è poi discostato dalle conclusioni del perito senza fornire una motivazione adeguata e scientificamente fondata. Denuncia apoditticità e ragionamenti opinabili del giudice, omissione di valutazioni tecniche rilevanti e, in generale, carenza di confronto concreto con gli esiti peritali e con le osservazioni del consulente della difesa. Il ricorso articola quattro censure specifiche rispetto a punti di condanna relativi a presenza di tensioattivi, corrette pratiche metodologiche del perito, obbligo di ripetizione della caratterizzazione del rifiuto in stoccaggio e qualificazione dell’attività della società come produttore di rottame.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale sia adeguata e dia sufficienti ragioni per non condividere le conclusioni del perito e del consulente della difesa, avendo il Tribunale affrontato punto per punto gli esiti tecnici con argomentazioni dettagliate (pagg. 12-16 e 21-22 della sentenza impugnata). Le censure del ricorrente sono state considerate in gran parte generiche e consistenti in valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. Per tali ragioni è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 81, comma finale, codice penale
Norma relativa alla continuazione o agli effetti sui reati; citata quale norma sostanziale collegata alle contravvenzioni contestate. La Corte non entra nel merito della qualificazione sostanziale, limitandosi a valutare la correttezza della motivazione.
art. 29‑quaterdecies, comma 3, lett. a) e lett. b), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Norme del d.lgs. n.152/2006 relative a fattispecie ambientali contestate (presumibilmente illeciti connessi alla gestione dei rifiuti). La Corte ha confermato la condanna per le contravvenzioni indicate, avendo ritenuto congrua la motivazione sui profili probatori.
art. 616 codice di procedura penale
Prevede l'onere del ricorrente di versare una somma alla Cassa delle ammende se il ricorso è dichiarato inammissibile senza colpa grave. La Corte ha applicato tale norma fissando il versamento di euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio relativo all'inammissibilità dei ricorsi e alla valutazione della colpa nella proposizione dell'impugnazione; la Corte di cassazione ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ha comunque disposto l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti di merito: le censure che si limitano a criticare l'apprezzamento probatorio o a riproporre alternative valutazioni tecniche sono inammissibili.
- Quando il giudice si discosta da una perizia, è necessario che la motivazione indichi chiaramente i motivi scientifici e probatori che giustificano il dissenso; tuttavia la Corte di legittimità valuta la presenza di un effettivo e concreto confronto motivazionale, non la correttezza tecnica delle conclusioni tutte.
- Le doglianze generiche o puramente assertive circa presunta apoditticità o mancata valutazione di elementi tecnici non sono idonee in cassazione: il ricorrente deve indicare specifici profili di illogicità, contraddizione o omissione nel ragionamento del giudice.
- Le questioni tecniche affidate a consulenti (periti o c.t.u.) richiedono, per essere valorizzate in cassazione, una dimostrazione formale di vizio logico-giuridico nella motivazione del giudice o il riferimento a violazioni procedurali nella formazione della prova.
- Se il ricorso è manifestamente infondato o meramente di merito, la Corte può dichiararlo inammissibile e irrogare sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; pertanto il ricorrente dovrebbe evitare censure generiche e articolare profili specifici di illegittimità.
- In cause ambientali o tecniche, utile produrre in cassazione un chiaro confronto testuale fra le conclusioni peritali e i passi della sentenza che le avrebbero misconosciute, evidenziando omissioni o errori giuridici valutativi, non solo disaccordo tecnico.
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