Cassazione Penale, Sentenza n. 40076/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro condanna per concorso nel furto aggravato; deducono la prescrizione del reato sostenendo che nella determinazione della pena la recidiva non sarebbe stata effettivamente valorizzata (venendo bilanciata in equivalenza con le attenuanti), con conseguente mancato aumento della pena e quindi estinzione per prescrizione, richiamando la massima delle Sezioni Unite n. 20808/2019.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che la recidiva sia stata effettivamente considerata nel bilanciamento sanzionatorio (art. 69 c.p.), con applicazione degli aumenti previsti (tra cui l'aumento per recidiva in ragione di un terzo ex art. 63, comma 4 c.p.). Il calcolo della prescrizione è stato ritenuto corretto: termine base per delitto 6 anni, considerati gli aumenti (aggravante speciale ex art. 625 n.2 e recidiva) e gli allungamenti per fatti interruttivi ex art. 161 c.p., con risultato che la prescrizione non era spirata né al momento della sentenza impugnata né ad oggi (termine complessivo computato pari a 12 anni con scadenza nel 2024). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma di Euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Sezioni Unite, sentenza n. 20808/2019 ("Schettino")
"considerazione che, tanto sul piano normativo che su quello logico, il fatto stesso di aver operato il giudizio di bilanciamento presuppone il riconoscimento della recidiva; diversamente, mancando addirittura uno dei termini da comparare, non sussisterebbe quel concorso di circostanze eterogenee che è all'origine delle regole poste dall'art. 69 cod. pen."
La Corte spiega che la massima è rilevante solo se la recidiva non è stata affatto considerata nel giudizio di bilanciamento; se invece la recidiva è valutata "in equivalenza" essa integra comunque il quadro valutativo e incide sul computo della prescrizione
Il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti ha carattere unitario e deve includere tutte le circostanze ritenute: se la recidiva è parte del bilanciamento, essa rileva ai fini del trattamento sanzionatorio e del calcolo della prescrizione
Art. 62 n. 4 cod. pen. (circostanza attenuante)
Nella fattispecie è stata riconosciuta una attenuante di cui all'art. 62 n.4; il giudice ha operato il bilanciamento di questa attenuante con le aggravanti (inclusa la recidiva)
Art. 625 n. 2 cod. pen. (aggravante ad effetto speciale)
L'aggravante per la violenza sulle cose (rottura placche antitaccheggio) è stata considerata quale aggravante ad effetto speciale che incide sul raddoppio della pena-base e quindi sul termine-base di prescrizione
L'aumento della pena per la recidiva specifica infraquinquennale va computato come aumento in ragione di un terzo ai fini del calcolo della prescrizione
Gli effetti degli atti interruttivi della prescrizione devono essere computati, nella specie la giurisprudenza applica un aumento pari alla metà del termine-base
Art. 99, comma 2 cod. pen. (recidiva)
La recidiva è stata riconosciuta (specifica infraquinquennale) e ritenuta rilevante ai fini dell'aumento sanzionatorio e del relativo calcolo della prescrizione
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati, salvo che non sussistano elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- Il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. è unitario: se la recidiva è parte del bilanciamento, essa si considera ai fini del trattamento sanzionatorio e del calcolo della prescrizione.
- La massima delle Sezioni Unite (Schettino) è applicabile solo quando la recidiva non è stata affatto considerata nel computo della pena; non opera se la recidiva è stata valutata "in equivalenza".
- Per calcolare la prescrizione in presenza di aggravanti ad effetto speciale e recidiva occorre partire dal termine-base (6 anni per delitto), applicare gli aumenti dovuti (es. raddoppio per aggravante speciale), poi gli aumenti per recidiva (es. 1/3 ex art. 63, comma 4) e infine tenere conto degli allungamenti per atti interruttivi (art. 161), secondo la giurisprudenza consolidata.
- Chi propone ricorso per far valere la prescrizione deve dimostrare che la recidiva non è stata valutata nel giudizio di merito; la mera affermazione che c'è un bilanciamento non basta se dal dispositivo risulta che la recidiva è stata considerata.
- In caso di ricorsi manifestamente infondati la Corte può condannare al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
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