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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17985/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

Nel procedimento originario il Tribunale di Roma aveva liquidato il compenso spettante a un avvocato per l'attività difensiva prestata in favore di un cittadino extracomunitario in un procedimento di protezione internazionale. La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione, ma il Tribunale l'aveva dichiarata inammissibile per tardività. In cassazione il Pubblico Ministero deduceva, con due motivi, da un lato l'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione/falsa applicazione dell'art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto rituale comunicazione del decreto e che la sola schermata SICID non bastasse a provarla; dall'altro l'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione/falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che non fosse stata considerata un'attestazione del direttore amministrativo secondo cui non era stata eseguita alcuna comunicazione telematica o cartacea.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta, sia pure con motivazione in parte diversa, la decisione del Tribunale che aveva dichiarato tardiva l'opposizione. Secondo la Corte, la tardività sussisteva comunque a prescindere dalla questione sulla validità o effettività della comunicazione del decreto, perché l'opposizione era stata proposta ben oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., termine applicabile anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002. Poiché il decreto era stato depositato il 25 ottobre 2018 e l'opposizione era stata proposta il 29 settembre 2020, il termine era ampiamente decorso. Nulla è stato disposto sulle spese e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ricorso proposto dal Pubblico Ministero.

Norme richiamate

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata in tema di comunicazione del provvedimento; la Corte non decide sulla sua applicazione perché ritiene dirimente la tardività dell'opposizione per decorso del termine lungo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo come norma sull'onere della prova; la Corte non si sofferma sul profilo probatorio della comunicazione perché reputa comunque tardiva l'opposizione oltre il termine lungo.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per le impugnazioni si applica anche all'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, sia per la parte contumace sia per quella costituita, ove manchi la comunicazione del provvedimento.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore soggiace, in difetto di comunicazione, al termine lungo di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero.

Massime di principio

  • L'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore, proposta ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, è soggetta al termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. quando non risulti la comunicazione del provvedimento.
  • La verifica della tempestività dell'opposizione può rendere irrilevanti le contestazioni sulla ritualità o sull'effettività della comunicazione del decreto, se l'atto è comunque stato proposto oltre il termine lungo applicabile.
  • Il decreto di liquidazione emesso all'esito del relativo procedimento, pur sommario, ha stabilità e definitività tali da attrarre l'applicazione delle regole generali in tema di impugnazioni.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto dal Pubblico Ministero quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale, non si applica la condanna alle spese né il raddoppio del contributo unificato nei termini richiamati dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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