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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34841/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti del titolare di un'impresa individuale, recuperando a tassazione euro 1.254.699,00 per costi ritenuti indeducibili perché riferiti a operazioni parzialmente/soggettivamente inesistenti, con conseguente indebita deduzione dei costi e detrazione IVA. Il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo grado; l'appello dell'Ufficio era stato respinto dalla giudice tributario regionale, che aveva ritenuto maturata la decadenza dall'azione accertativa e comunque insussistente la prova del coinvolgimento del contribuente nelle operazioni contestate. Dopo un primo rinvio disposto dalla Cassazione, il giudice del rinvio aveva nuovamente accolto le ragioni del contribuente. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza di rinvio perché pronunciata da un collegio in cui sedeva, come relatore, un magistrato che aveva già fatto parte del collegio della precedente decisione poi cassata, in violazione degli artt. 158 e 383 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto enunciato dalla Cassazione; 3) violazione delle norme fiscali in tema di accertamento e degli artt. 2697 e 2729 c.c. per erronea esclusione della prova del coinvolgimento del contribuente; 4) violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 per erronea applicazione delle regole sull'onere e sulla valutazione della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando la nullità della sentenza impugnata perché resa in sede di rinvio da un collegio non diversamente composto rispetto a quello che aveva pronunciato la precedente decisione cassata: il relatore della sentenza di rinvio risultava infatti già componente del collegio della sentenza annullata. Tale violazione dell'art. 383 c.p.c. ha comportato la nullità radicale della decisione, assorbendo tutte le altre censure. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese, affinché riesamini l'appello dell'Agenzia tenendo conto del principio di diritto già fissato nella precedente pronuncia di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato come norma la cui violazione è stata dedotta dalla ricorrente; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché assorbe tutto nella nullità da violazione dell'art. 383 c.p.c.

  • art. 383 c.p.c.

    La Corte afferma che, nel giudizio di rinvio, la decisione deve essere resa da un collegio in diversa composizione rispetto a quello della sentenza cassata; la partecipazione di un componente già presente nel collegio annullato integra violazione manifesta e determina nullità della sentenza di rinvio.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per la dedotta violazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione; la censura resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973

    Richiamato nel terzo motivo quale norma fiscale sull'accertamento; la Corte non si pronuncia sul merito perché la nullità della sentenza assorbe ogni altra doglianza.

  • art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973

    Richiamato nel terzo motivo; nessuna valutazione di merito per effetto dell'assorbimento.

  • art. 54, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato nel terzo motivo quale base normativa dell'accertamento IVA; la censura non viene esaminata nel merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova; la Corte non si pronuncia sul merito in quanto assorbito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato con riferimento alle presunzioni; assorbito.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1982, n. 546

    Richiamato nel quarto motivo per dedotta violazione delle regole motivazionali/processuali del giudizio tributario; censura assorbita.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio la sentenza deve essere pronunciata da un collegio in diversa composizione rispetto a quello che aveva emesso la decisione cassata; la partecipazione di un giudice già componente del collegio annullato determina nullità della nuova pronuncia.
  • La violazione della regola sulla diversa composizione del collegio nel giudizio di rinvio integra un vizio radicale della sentenza e assorbe ogni ulteriore censura proposta contro la decisione impugnata.
  • Quando la sentenza è cassata per un vizio processuale che travolge la validità della decisione di rinvio, la Corte non esamina i motivi attinenti al merito della pretesa impositiva o alla valutazione delle prove.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto già enunciato dalla Corte di cassazione; tuttavia, se la sentenza è nulla per difetto di diversa composizione del collegio, l'esame della conformità al dictum resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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