Cassazione Civile, Sentenza n. 35879/2022 del 06/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 8139/2020 della Corte Suprema di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso per cassazione. Le ricorrenti deducono errore di fatto (revocazione ex artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c.) sostenendo che la Corte non ha valutato o non ha percepito atti processuali decisivi presenti nel fascicolo (in particolare la produzione in appello di copie di cartoline di avviso di ricevimento relative alla notifica del verbale di accertamento, la questione dell'indirizzo errato e la mancanza di prova della notifica in primo grado), e che inoltre il giudice d'appello avrebbe applicato il rito ordinario anziché il rito del lavoro senza adeguata motivazione, con conseguente violazione di norme procedurali e mancata lettura del dispositivo.
La decisione
La Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le doglianze presentate non integrino l'errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c.: le censure attengono in massima parte a valutazioni di merito (errori di giudizio) e non a evidenti errori percettivi rilevabili dal semplice raffronto tra sentenza e atti di causa; laddove la Corte d'appello aveva fondato la decisione sia sul 'report' di Poste Italiane sia sulla produzione (in appello) dell'avviso di ricevimento indirizzato alla Ricci Maccarini, le ricorrenti non hanno dimostrato un contrasto manifesto e decisivo tra le risultanze di causa e la pronuncia della Corte. Inoltre i motivi sono risultati carenti di specificità ai sensi dell'art. 366 n.6 c.p.c. e mirano a rinnovare valutazioni di fatto e di diritto non sindacabili in sede di revocazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; non essendovi difese delle amministrazioni, nulla è stato disposto sulle spese; è stata annotata l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato ex art.13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Norma che consente la revocazione delle sentenze e delle ordinanze della Corte di Cassazione per errore di fatto; la Corte interpreta restrittivamente tale istituto richiedendo che l'errore sia percepibile dal solo raffronto tra pronuncia e atti interni al giudizio di legittimità.
Fa riferimento all'errore di fatto come causa di revocazione; la Corte ha precisato che l'errore deve essere di immediata evidenza, riguardare gli atti interni al giudizio di cassazione e risultare decisivo per la pronuncia impugnata.
Impone l'onere di specifica indicazione degli atti e dei punti di cui si deduce l'errore; la mancata specificità determina inammissibilità della censura. La Corte ha richiamato questo requisito come causa di rigetto parziale delle doglianze.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020 n.137, conv. L. 176/2020
Norma che disciplina le modalità di deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero e l'attività della Corte; è stata richiamata per giustificare il deposito di conclusioni scritte e la decisione in camera di consiglio senza udienza con intervento del Procuratore Generale quando non richiesto.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
Prevede l'ulteriore contributo unificato in specifiche ipotesi; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di detto contributo a carico delle ricorrenti.
Norma che regola la notificazione degli atti nel processo civile (richiamata nel tema della tempestività e della regolarità delle notifiche del gravame incidentale); la Corte ha ritenuto che le doglianze relative alla notificazione concernono valutazioni di merito non idonee alla revocazione.
Stabilisce l'onere della prova; la questione se l'onere probatorio relativo alle notifiche fosse stato assolto è stata valutata dalla Corte d'appello e non risulta sussistere un errore di fatto manifesto nella pronuncia della Cassazione.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis e 395 n.4 c.p.c. è uno strumento molto limitato: ammette solo errori di fatto evidenti emergenti dal confronto diretto tra la pronuncia impugnata e gli atti interni al giudizio di Cassazione, non consentendo la rinnovazione del sindacato di merito o una nuova valutazione delle prove.
- Le doglianze che puntano su valutazioni probatorie (es. sufficienza di un report postale, validità di copie di avvisi, indirizzo errato) sono, salvo casi di palese e immediata contraddizione documentale, in genere considerate errori di giudizio e non rilevanti per la revocazione.
- Per essere ammissibile una richiesta di revocazione occorre indicare con precisione (art. 366 n.6 c.p.c. richiamato) gli atti e le parti della pronuncia che si ritiene confliggano con la realtà processuale: genericità o mancata specificazione rendono il ricorso inammissibile.
- Se si contesta la regolarità delle notifiche è fondamentale conservare e produrre gli originali degli avvisi e delle relative relata già nei termini processuali utili; produzioni tardive o in copia difficilmente ribaltano valutazioni già compiute dal giudice d'appello e non consentono la revocazione in Cassazione.
- La questione della corretta qualificazione del rito (es. rito ordinario vs rito del lavoro) va resa chiara e documentata nel ricorso di legittimità: la semplice asserzione teorica senza puntuali riferimenti agli atti istruttori non è idonea a fondare la revocazione.
- Prima di proporre ricorso per revocazione, valutare se la censura sia realmente relativa a un errore percettivo immediatamente desumibile dagli atti di Cassazione o, invece, a una differente interpretazione/valutazione dei fatti, perché nel secondo caso l'azione è destinata a fallire.
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