Cassazione Civile, Ordinanza n. 30135/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella esattoriale emessa per il pagamento di somme richieste da Roma Capitale a titolo di sanzione per violazione del codice della strada. La destinataria aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo di aver già proposto ricorso al Prefetto contro il verbale di accertamento e, soprattutto, che l’ordinanza-ingiunzione conclusiva del procedimento prefettizio non le fosse mai stata notificata. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione; il Tribunale, in appello, confermava la decisione ritenendo che il titolo esecutivo fosse l’ordinanza prefettizia di rigetto del ricorso, che l’erronea indicazione del titolo nella cartella fosse un mero errore materiale e che non fosse ammissibile l’opposizione all’esecuzione. In cassazione la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 7 d.lgs. 150/2011, degli artt. 203 e 204 del codice della strada e dei principi affermati dalla Cassazione in tema di emissione della cartella di pagamento in pendenza di ricorso al Prefetto, lamentando che il giudice di merito non avesse esaminato la doglianza relativa alla mancata notifica dell’ordinanza-ingiunzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso perché dagli atti emergeva che l’opponente aveva effettivamente dedotto la mancata notifica dell’ordinanza-ingiunzione con cui il Prefetto aveva definito il ricorso amministrativo. Il Tribunale non aveva esaminato tale specifica censura né accertato se l’ordinanza fosse stata realmente notificata. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato come rimedio azionato dall’interessata per contestare il diritto dell’ente a procedere ad esecuzione forzata sulla base della cartella.
La ricorrente ne invoca l’erronea applicazione rispetto all’opposizione proposta; la Corte accoglie il motivo senza entrare nel dettaglio della corretta qualificazione, valorizzando invece il mancato esame della doglianza sulla notifica dell’ordinanza-ingiunzione.
È evocato con riferimento al ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento.
È evocato insieme all’art. 203 cod. strada nel quadro dei rimedi contro il verbale e della successiva formazione del titolo.
Massime di principio
- Quando l’opponente deduce la mancata notifica dell’ordinanza-ingiunzione che definisce il ricorso al Prefetto, il giudice di merito deve esaminare specificamente tale censura e verificare in fatto se la notifica sia stata eseguita.
- In materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’eventuale errore materiale nella cartella esattoriale sull’indicazione del titolo non basta, da solo, a superare la necessità di accertare l’effettiva esistenza e notificazione dell’atto presupposto contestato.
- Il mancato scrutinio di una decisiva doglianza relativa alla notifica del titolo presupposto integra vizio della decisione impugnata e impone la cassazione con rinvio per nuovo esame di merito.
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