Cassazione Civile, Ordinanza n. 19358/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal recupero, operato da una società datrice di lavoro, di somme che assumeva indebitamente corrisposte ai dipendenti a titolo di retribuzione feriale. I lavoratori avevano maturato ferie durante la vigenza di contratti di solidarietà difensiva, con orario ridotto e conseguente riproporzionamento di istituti contrattuali e retributivi; in seguito, quando il regime di integrazione salariale era cessato o mutato, la società aveva trattenuto in busta paga somme ritenute eccedenti rispetto al rateo ferie maturato nel periodo di solidarietà ma goduto successivamente. In primo grado e in appello era stata ritenuta illegittima la ripetizione e insussistente l'obbligo di restituzione dei lavoratori. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione delle norme sui contratti di solidarietà e delle circolari INPS, assumendo che le ferie maturassero in misura proporzionata all'orario effettivo e che, nei contratti di tipo A e B, la retribuzione feriale dovesse essere riproporzionata; (2) omesso esame e erronea valutazione della documentazione, sostenendo che il lavoratore avrebbe ammesso il pagamento integrale della retribuzione feriale e che dai documenti si sarebbe potuto ricavare il quantum dovuto; (3) ulteriore violazione della disciplina dei contratti di solidarietà, per non avere la Corte considerato le clausole negoziali che prevedevano il riproporzionamento delle ferie e della relativa remunerazione; (4) violazione dell'art. 2697 c.c., per non avere il giudice ritenuto provata la volontà dei lavoratori di fruire delle ferie solo dopo la fine della solidarietà, deducendo inoltre la correttezza dei propri piani ferie aziendali e dei contatori in busta paga; (5) violazione delle norme sulle spese, per mancata compensazione in ragione della complessità e novità della questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i motivi che investivano l'accertamento di merito per difetto di specificità e per mancata trascrizione degli atti rilevanti, nonché per la presenza di una "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c.; ha inoltre osservato che le censure non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'assenza di prova dell'indebito e sull'onere probatorio gravante sulla società che agiva in ripetizione. Il quinto motivo sulle spese è stato parimenti dichiarato inammissibile perché devolveva al giudice di merito una valutazione discrezionale non sindacabile in cassazione. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e dato atto, se dovuto, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara esposizione delle censure e la specifica indicazione/trascrizione degli atti e documenti rilevanti; la loro mancanza rende il motivo inammissibile.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In presenza di "doppia conforme" il ricorso fondato su vizio di motivazione è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
novellato art. 360, primo comma, n.5
Il vizio di motivazione è deducibile nei limiti ristretti previsti dalla norma; in caso di doppia conforme occorre anche dimostrare la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
La non contestazione riguarda i fatti allegati e non i documenti in sé; inoltre, nel caso concreto, la censura non era ammissibile perché non ricostruiva adeguatamente i fatti asseritamente non contestati.
L'onere di provare i fatti costitutivi dell'azione di ripetizione di indebito grava su chi agisce per ottenere la restituzione, quindi sulla società datrice che pretendeva il recupero delle somme.
Il datore di lavoro ha il potere di fissare e modificare il periodo di godimento delle ferie, nell'ambito delle esigenze aziendali; la volontà del singolo lavoratore sul momento di fruizione è, di regola, recessiva rispetto a tale potere organizzativo.
art. 36 Cost.
La Corte richiama il diritto costituzionale alle ferie come diritto garantito al lavoratore, rilevante per escludere una pretesa restitutoria priva di adeguato fondamento probatorio e di interesse meritevole di tutela.
artt. 1 e 2 L. n. 863/1984
Sono richiamati dalla ricorrente come disciplina dei contratti di solidarietà, ma la Corte osserva che le doglianze non scalfiscono la ratio decidendi sull'insufficiente prova dell'indebito.
È invocato come norma sui contratti di solidarietà, ma non conduce, nel caso concreto, a un diverso esito perché la decisione è stata fondata sulla prova dell'indebito e non sulla mera astratta disciplina del riproporzionamento.
Le spese seguono la soccombenza; non ricorrevano nel caso i presupposti per derogare a tale criterio in cassazione.
La compensazione delle spese è rimessa a valutazioni tipiche del giudice di merito e non è censurabile in cassazione per mere ragioni di complessità o novità della questione, se non nei limiti di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
art. 31 C.C.N.L. Telecomunicazioni 1° febbraio 2013
Richiamato dalla società per sostenere la disciplina aziendale dei piani ferie; la Corte non ne trae un principio decisivo utile ad accogliere il ricorso.
Massime di principio
- Chi agisce in ripetizione di indebito deve provare in modo rigoroso il fatto costitutivo dell'asserito pagamento non dovuto; se la prova manca, la domanda restitutoria non può essere accolta.
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: censure che non attaccano il vero fondamento della decisione sono inammissibili per difetto di specificità.
- Il motivo che denunci un vizio motivazionale è inammissibile se, in presenza di doppia conforme, non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito e non assolve agli oneri di specifica allegazione e trascrizione.
- La non contestazione opera sui fatti storici allegati e non sostituisce il dovere della parte di precisare e documentare compiutamente le circostanze rilevanti; non può essere invocata in modo generico per superare carenze probatorie o di specificità.
- Il datore di lavoro, nell'ambito dell'art. 2109 c.c., conserva il potere organizzativo di collocare il godimento delle ferie in relazione alle esigenze aziendali; la sola deduzione circa il momento di fruizione delle ferie non è decisiva se la controversia verte sull'assenza di prova dell'indebito.
- Le censure sulle spese di lite in cassazione sono ammissibili solo nei limiti della violazione del criterio di soccombenza o di errori nella liquidazione secondo i parametri applicabili; non è sindacabile la discrezionalità del giudice di merito nella compensazione per complessità o novità della questione.
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