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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28272/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

La lite nasce dalla domanda di divisione di un compendio immobiliare agricolo sito in Pontinia, proposta da uno dei coeredi nei confronti del fratello e della cugina. In primo grado il convenuto aveva chiesto, tra l'altro, l'attribuzione di beni in comunione e, inizialmente, l'accertamento di una servitù di passaggio; poi, all'udienza dell'8 novembre 2007, tale istanza fu modificata in domanda di costituzione di una servitù coattiva di passaggio, assumendo l'interclusione del fondo dominante. Il Tribunale dispose la divisione di alcuni beni, attribuì l'intero compendio a uno dei condividenti con conguaglio e costituì la servitù. In appello la pronuncia fu confermata quanto alla divisione, ma annullata nella parte relativa alla servitù, ritenuta pronunciata in assenza di una domanda ritualmente proposta. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione di norme processuali e sostanziali per avere la Corte d'appello rilevato d'ufficio l'ultrapetizione sulla servitù; 2) violazione delle stesse norme per avere considerato tardiva la domanda di costituzione della servitù coattiva, sostenendo che si trattasse solo di mutamento del titolo di un diritto reale autodeterminato; 3) omesso rilievo della non contestazione sull'interclusione del fondo, desunta dalle consulenze tecniche di parte depositate dalle controparti; 4) omessa pronuncia sull'ineseguibilità della sentenza di primo grado quanto al luogo e alle caratteristiche della servitù. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il controricorso e la memoria di uno dei controricorrenti per difetto di procura speciale; nel merito ha respinto il ricorso, affermando che la domanda di costituzione della servitù coattiva era diversa da quella di mero accertamento di una servitù preesistente, e dunque nuova e inammissibile se proposta tardivamente in corso di causa. Conseguentemente, è stato ritenuto assorbito ogni ulteriore motivo relativo all'interclusione del fondo e alle modalità esecutive della servitù. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della sola controricorrente valida, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Preliminarmente ha dichiarato inammissibile il controricorso e la memoria di uno dei resistenti per mancanza di procura speciale valida nel giudizio di cassazione, perché rilasciata per il giudizio di primo grado. Nel merito ha confermato la decisione d'appello nella parte in cui aveva eliminato la statuizione costitutiva della servitù di passaggio, ritenendo che la domanda di costituzione della servitù coattiva, proposta solo all'udienza dell'8 novembre 2007, fosse nuova rispetto all'originaria domanda di accertamento di una servitù preesistente. La Corte ha escluso che si trattasse di mera emendatio di una domanda relativa a diritto reale autodeterminato: la costituzione coattiva della servitù presupponeva un petitum e una causa petendi diversi da quelli dell'azione confessoria. Sono stati quindi dichiarati assorbiti i motivi relativi all'interclusione del fondo e all'ineseguibilità della servitù. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    si richiede a pena di inammissibilità la sottoscrizione dell'atto da parte di avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale

    il controricorso in cassazione richiede procura speciale, che deve essere successiva alla sentenza impugnata e riferibile al giudizio di legittimità

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per la memoria depositata in cassazione

  • art. 112 c.p.c.

    invocato in relazione al vizio di ultrapetizione e all'omessa pronuncia

  • art. 342 c.p.c.

    invocato tra le norme asseritamente violate nei motivi di ricorso

  • art. 115 c.p.c.

    invocato in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie e alla non contestazione

  • art. 116 c.p.c.

    invocato in relazione alla valutazione delle prove e delle consulenze tecniche di parte

  • art. 1362 c.c.

    richiamato in modo ancillare nei motivi, senza autonoma ratio decisoria specifica

  • art. 1071 c.c.

    richiamato nei motivi in tema di servitù di passaggio

  • art. 1051 c.c.

    richiamato come base della domanda di costituzione della servitù coattiva di passaggio in caso di fondo intercluso

  • art. 1067 c.c.

    richiamato nei motivi in materia di servitù

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    richiamata per l'introduzione del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il controricorso è inammissibile se il difensore non è munito di procura speciale rilasciata per il giudizio di legittimità e successiva alla sentenza impugnata.
  • La domanda di costituzione di una servitù coattiva di passaggio non coincide con la domanda di mero accertamento di una servitù preesistente: le due azioni hanno petitum e causa petendi diversi.
  • Nei diritti reali autodeterminati il fatto costitutivo rileva soprattutto ai fini della prova; tuttavia, se in appello si introduce una domanda costitutiva diversa da quella originaria, la novità della domanda non è superabile richiamando la natura autodeterminata del diritto.
  • La tardiva proposizione di una domanda nuova in corso di causa integra una preclusione processuale rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza o per asserita accettazione del contraddittorio.
  • Quando la statuizione impugnata viene eliminata per difetto di domanda ritualmente proposta, restano assorbite le censure che presuppongono la permanenza di quella statuizione, come quelle sulle modalità concrete di esecuzione del diritto non riconosciuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniServitù
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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