Cassazione Penale, Ordinanza n. 22328/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Cassino a 6 mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa per un episodio di detenzione/spaccio di stupefacenti commesso in più luoghi tra aprile e giugno 2018, qualificato ai sensi dell'art. 81 c.p. e dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il primo e il secondo motivo ha contestato la conferma della responsabilità penale, sostanzialmente chiedendo una rivalutazione del compendio probatorio e della lettura delle conversazioni intercettate, valorizzate dai giudici di merito insieme agli ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria. Con il terzo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo non adeguatamente considerati elementi favorevoli. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati perché diretti a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito, precluso in sede di legittimità, a fronte di una motivazione ritenuta logica e completa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi sulla colpevolezza fossero diretti a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, in particolare delle intercettazioni e degli accertamenti investigativi, operazione non consentita in cassazione quando la motivazione di merito sia congrua e non illogica. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, perché la corte territoriale aveva evidenziato l'assenza di elementi positivi da valorizzare e la mancanza di specificità della richiesta difensiva. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della contestazione contestuale/continuata dei fatti oggetto di condanna
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice per la detenzione/spaccio di stupefacenti di lieve entità oggetto della condanna
in caso di inammissibilità del ricorso comporta il pagamento delle spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601
richiamata per il principio secondo cui in cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito a fronte di motivazione razionale
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482
richiamata per il limite del sindacato di legittimità rispetto agli apprezzamenti di merito
Massime di principio
- In sede di legittimità non può essere chiesta una rivalutazione alternativa delle prove quando la sentenza di merito abbia dato conto in modo completo e non illogico degli elementi valorizzati per affermare la responsabilità.
- La lettura delle conversazioni intercettate, se sorretta da argomentazione razionale e corroborata da ulteriori riscontri investigativi, non è sindacabile in cassazione come se si trattasse di un nuovo giudizio di merito.
- Il motivo di ricorso che si limiti a contrapporre una diversa ricostruzione fattuale a quella accolta dai giudici di merito è manifestamente infondato se non denuncia effettivi vizi logici o giuridici della motivazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione trascura elementi specifici e positivi dedotti dalla difesa; in difetto di specificità della richiesta e in presenza di elementi ostativi, la decisione è immune da censure di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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