Cassazione Civile, Ordinanza n. 18286/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un ex dipendente aveva presentato domanda di ammissione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società datrice di lavoro, chiedendo il riconoscimento in privilegio di un credito risarcitorio per danni materiali, morali e biologici asseritamente derivanti da demansionamento e da comportamenti vessatori qualificati come mobbing. Il tribunale aveva respinto la domanda; la corte d'appello, in riforma, aveva ammesso il credito al passivo per euro 80.000 in via privilegiata. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi: erronea decorrenza della prescrizione e applicazione degli artt. 2935, 1218, 2043, 2087 e 2103 c.c.; violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la corte d'appello ritenuto una condotta di demansionamento protratta dal 1992 al 1998 mentre la domanda era limitata al periodo di servizio sino al 5 settembre 1997; errata confusione tra danno esistenziale, danno alla professionalità e danno biologico, con conseguente cattiva applicazione delle regole sull'onere della prova e sulla liquidazione; erronea quantificazione del danno; illegittima liquidazione anche per il periodo successivo all'apertura della procedura concorsuale; erronea regolazione delle spese di consulenza tecnica. Il resistente aveva proposto ricorso incidentale lamentando a sua volta omesso esame di fatti decisivi e contestando prova e quantificazione del danno da demansionamento.
La decisione
Nel corso del giudizio di cassazione la ricorrente principale ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai commissari liquidatori, e la controparte vi ha prestato adesione, rinunciando a sua volta al ricorso incidentale. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c., senza provvedere sulle spese, perché l'adesione alla rinuncia ha precluso una statuizione sulle spese di lite. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato nei motivi per contestare la decorrenza della prescrizione del credito risarcitorio
richiamato nei motivi per la responsabilità da inadempimento e la correlata disciplina del risarcimento
richiamato nei motivi per la responsabilità aquiliana in tema di danno da demansionamento e mobbing
richiamato nei motivi quale norma sulla tutela dell'integrità psico-fisica e della personalità del lavoratore
richiamato nei motivi in relazione al demansionamento
richiamato per dedurre ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova
richiamato per la liquidazione del danno emergente e del lucro cessante
richiamato per la liquidazione equitativa del danno
richiamato in relazione agli effetti della procedura concorsuale sulla liquidazione del danno
richiamato in relazione agli effetti della procedura concorsuale sulla liquidazione del danno
richiamato per i limiti alla liquidazione di crediti nel contesto concorsuale
richiamato per la disciplina dell'accertamento dei crediti nella procedura
richiamato per la disciplina concorsuale invocata nel motivo
richiamato per la regolazione delle spese di lite
richiamato per la compensazione o ripartizione delle spese
richiamato nel ricorso incidentale in tema di consulenza tecnica e valutazione probatoria
richiamato nel ricorso incidentale per contestare la valutazione delle prove
richiamato nel ricorso incidentale per contestare il prudente apprezzamento delle prove
richiamato come norma sul perimetro dei motivi di ricorso
applicato come base della declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso la sua applicazione in caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso principale, quando accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione anche se pende un ricorso incidentale, ove anch'esso venga contestualmente abbandonato.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, la Corte non provvede sulle spese se l'adesione della controparte alla rinuncia preclude la statuizione sulle spese di lite.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia al ricorso esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sul merito delle censure formulate.
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