Cassazione Civile, Ordinanza n. 28880/2022 del 05/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un ingegnere aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento di un compenso professionale; la società ingiunta aveva proposto opposizione, chiamando in causa altre due società coinvolte nel progetto. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione ritenendo non provato il conferimento dell’incarico professionale, pur essendo emerso che l’attività tecnica era stata svolta e utilizzata. In appello l’ingegnere aveva sostenuto che la decisione fosse contraddittoria e illogica, perché la prestazione risultava documentata da elaborati, relazioni e progetti depositati presso il Genio Civile, sui quali comparivano anche firme e timbri della società resistente; deduceva inoltre che la prova del rapporto contrattuale poteva desumersi anche per presunzioni e che, in ogni caso, le spese poste a suo carico in favore delle società chiamate erano state erroneamente liquidate. In cassazione ha quindi denunciato: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., per errata ripartizione dell’onere della prova e per mancato riconoscimento della valenza probatoria della documentazione prodotta; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., con riferimento sia al proprio stato di congedo straordinario da un precedente rapporto di lavoro subordinato, sia alla condanna alle spese in favore delle terze chiamate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., osservando che la Corte d’appello si era conformata alla giurisprudenza consolidata: nei giudizi per compensi professionali grava sul professionista la prova del conferimento dell’incarico, del soggetto committente e dell’oggetto delle prestazioni, prova che può essere anche presuntiva, ma che nel caso concreto non era stata offerta in modo sufficiente. La documentazione prodotta dimostrava al più l’esecuzione dell’attività e il suo oggetto, ma non l’identità del committente né il contratto con SACAIM; inoltre la valutazione di merito sull’inidoneità degli indizi a fondare presunzioni semplici è stata ritenuta immune da illogicità o contraddizioni. Anche il secondo motivo è stato respinto perché non si confrontava con la reale ratio della sentenza impugnata: da un lato, la censura sul congedo straordinario non incideva sulla decisiva circostanza che la domanda nei confronti delle società chiamate era comunque stata rigettata in primo grado, con statuizione non impugnata e quindi coperta da giudicato; dall’altro, una volta respinto l’appello principale, correttamente le spese delle chiamate sono state poste a carico dell’appellante soccombente. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate a favore delle parti resistenti secondo la liquidazione indicata in dispositivo, ed è stato dato atto del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento
nei giudizi per il pagamento di prestazioni professionali il professionista, quale attore sostanziale, deve provare il conferimento dell'incarico, il soggetto committente e l'oggetto delle prestazioni
le presunzioni semplici devono essere sorrette da requisiti di gravità, precisione e concordanza; la loro idoneità è valutata dal giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'apparente illogicità
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il vizio denunciato non è stato ritenuto fondato perché la censura mirava in realtà a sovvertire l'apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il motivo è stato respinto perché non indicava un effettivo fatto decisivo omesso, ma contestava la valutazione complessiva delle prove e della soccombenza
il primo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte
è richiamato il principio del divieto di svolgere attività lavorativa durante il congedo straordinario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio volto al pagamento del compenso per prestazioni professionali, il professionista deve provare non solo di avere eseguito l'attività, ma anche il conferimento dell'incarico, l'identità del committente e il contenuto del rapporto obbligatorio.
- La prova del contratto d'opera intellettuale può essere fornita con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni, ma il giudice di merito conserva il potere di valutare se gli elementi offerti siano idonei a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti.
- In sede di legittimità non è consentito rivalutare il compendio istruttorio se la motivazione del giudice di merito è логica e non presenta contraddizioni manifeste; il ricorso è inammissibile quando mira solo a ottenere una diversa lettura delle prove.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per contestare genericamente la valutazione della soccombenza o per introdurre tardivamente censure che non colpiscono la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Se una domanda o una statuizione non vengono impugnate e passano in giudicato, esse restano ferme e possono rilevare anche ai fini della regolazione delle spese nei gradi successivi.
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