Cassazione Penale, Ordinanza n. 22389/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riqualificato il fatto di detenzione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, rideterminando la pena in anni 1 mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 4.000 di multa. Con il primo motivo deduce violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere ritenuta di particolare tenuità. Con il secondo motivo contesta la motivazione sul trattamento sanzionatorio, assumendone la carenza e l'illogicità in relazione alla pena irrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di una censura già esaminata e disattesa in appello, oltre che comunque manifestamente infondato, poiché la valutazione sulla particolare tenuità del fatto, fondata sui criteri dell'art. 133 c.p., è rimessa al giudice di merito e non era affetta da mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato anche il secondo motivo, osservando che la motivazione sul trattamento sanzionatorio era sufficiente perché ancorata alla gravità concreta dei fatti e ai criteri di cui all'art. 133 c.p. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
norma incriminatrice in materia di stupefacenti; il fatto è stato originariamente contestato e poi riqualificato dalla Corte di appello nel comma 5.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti applicata in sede di appello per riqualificare la condotta.
la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità del caso concreto; non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non mancante o non manifestamente illogica.
criterio di valutazione della gravità del fatto, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, richiamato sia per l'art. 131-bis c.p. sia per la commisurazione della pena.
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
modifica richiamata per affermare che, ai fini dell'art. 131-bis c.p., rileva anche la condotta successiva al reato.
base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell'entità del danno o del pericolo e, per i fatti disciplinati dal testo vigente, anche della condotta successiva al reato.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto è rimessa al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- In materia di stupefacenti, la presenza di quantità di sostanza non trascurabili, insieme a materiale per il confezionamento e a elementi sintomatici di reiterazione dello spaccio, è incompatibile con il riconoscimento della particolare tenuità del fatto quando la motivazione del giudice di merito sia coerente e non illogica.
- La motivazione sulla determinazione della pena è sufficiente quando il giudice richiama i criteri dell'art. 133 c.p. o la gravità concreta del fatto e la capacità a delinquere; una motivazione più analitica è necessaria solo se la pena si discosta in modo rilevante dalla misura media edittale.
- La pena media edittale va individuata dividendo per due la distanza tra minimo e massimo della cornice edittale e aggiungendo il risultato al minimo, non semplicemente dimezzando il massimo edittale.
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