Cassazione Penale, Sentenza n. 20955/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna confermata dalla Corte d'Appello di Firenze (pena: 2 anni e 6 mesi) per furti in concorso aggravati (notte, violenza sulle cose, più persone), contestando: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per l'eccessiva utilizzazione delle dichiarazioni del coimputato Bugheanu ritenute prive di riscontri e contraddittorie; mancanza di acquisizione delle celle telefoniche e mancato sequestro di refurtiva a carico dello Stoica; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (situationi economiche disagiate), con affermazione che la Corte avrebbe usato clausole di stile; 3) vizio motivazionale relativo all'aumento della pena per continuazione (omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena); 4) mancata disapplicazione o motivazione insufficiente circa la recidiva facoltativa e l'applicazione dell'aumento di pena correlato. Chiede annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente abbia, in gran parte, riprodotto e non specificamente confutato le stesse censure già sollevate e adeguatamente respinte in appello, cadendo nel vizio di aspecificità previsto dall'art. 591 c.p.p. La Corte ha considerato adeguata e logica la motivazione della Corte d'Appello sulla valutazione della credibilità del dichiarante (Bugheanu) e sui riscontri oggettivi (es. ritrovamento di una sim card intestata allo Stoica, riconoscimento da parte di un titolare di bar, fotografie sui cellulari). Ha ritenuto giustificato anche il diniego delle attenuanti generiche (per lo status di latitante e assenza di elementi positivi), corretto l'aumento per continuazione e adeguata la motivazione sull'applicazione della recidiva. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 c.p. (cumulo/continuazione)
Usato per giustificare l'aumento della pena in relazione ai reati commessi in continuazione; la Corte ha ritenuto corretta la determinazione dell'aumento da parte dei giudici di merito
art. 110, art. 112 n.2, art. 61 n.5, art. 624, art. 625 n.2 c.p.
Norme penali che descrivono i reati e le circostanze contestate (concorso, furto aggravato, violenza sulle cose, ecc.): sono le fattispecie di reato per le quali l'imputato è stato condannato in primo grado e confermato in appello
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato come limite nella esposizione dei motivi di ricorso in Cassazione (obbligo di motivazione nei limiti necessari)
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Base normativa per dichiarare il ricorso inammissibile quando i motivi risultano generici o aspecifici rispetto alle motivazioni del giudice di merito
Richiamato in relazione alla valutazione della testimonianza/autoincriminazione: la credibilità soggettiva e l'attendibilità oggettiva vanno valutate unitariamente senza una rigida sequenza
art. 62-bis c.p. e relativo d.l. 23.5.2008
Richiamato nel contesto delle attenuanti generiche: la sola incensuratezza non è più sufficiente per motivare la concessione delle attenuanti, perciò il giudice deve rilevare elementi positivi specifici se intende riconoscerle
Sez. Un. n. 20804/2013 (giurisprudenza sulla chiamata di correità)
Principio che la valutazione delle dichiarazioni del coimputato richiede un esame unitario di credibilità e riscontri; la Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia correttamente applicato questo principio
Sez. Un. n. 40150/2018 (Salatino)
Sul tema delle condizioni di procedibilità quando un reato diventa perseguibile a querela: l'inammissibilità del ricorso esclude l'obbligo di dare avviso alla persona offesa per l'esercizio della querela nei giudizi pendenti in Cassazione
Corte Cost. sent. n. 185/2015
Richiamata in relazione all'applicazione della recidiva: il giudice deve motivare l'esercizio del potere discrezionale con riferimento alla significatività del nuovo episodio e alla relazione qualificata con i precedenti
art. 616 c.p.p. (sanzione pecuniaria per inammissibilità)
Prevede la sanzione pecuniaria da applicare in caso di ricorso dichiarato inammissibile senza assenza di colpa nella determinazione della inammissibilità
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riproporre, senza specificità e senza confutare punto per punto, le stesse censure già esaminate e motivate dal giudice d'appello; è necessario indicare in modo specifico dove la motivazione di merito sia logicamente o giuridicamente carente
- Le dichiarazioni del coimputato/autoincriminatorie possono sorreggere una condanna se valutate unitariamente dal giudice: la credibilità soggettiva e l'attendibilità oggettiva (riscontri) vanno esaminate congiuntamente e non seguendo una sequenza rigida
- Il diniego delle attenuanti generiche non richiede al giudice la confutazione dettagliata di tutti gli elementi favorevoli; è sufficiente che il giudice indichi ragioni plausibili (es. precedenti, comportamento processuale, stato di latitanza o mancanza di elementi positivi) per escludere l'attenuante
- L'aumento di pena per continuazione e l'applicazione della recidiva rientrano nel potere discrezionale del giudice: possono essere contestati in Cassazione solo se la motivazione è del tutto assente, contraddittoria o manifestamente illogica; altrimenti la valutazione di merito è insindacabile
- Se, nel corso dei giudizi, il reato diventa perseguibile solo a querela, l'inammissibilità del ricorso in Cassazione evita l'obbligo di comunicare alla parte offesa l'esercizio della querela previsto per i giudizi ancora pendenti, salvo specifiche ipotesi indicate dalla giurisprudenza di legittimità
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