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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15804/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società poi fallita aveva un saldo attivo su un conto corrente intrattenuto con una banca poi incorporata in altra banca. Dopo la dichiarazione di fallimento conseguente alla risoluzione del concordato preventivo, la banca incorporante aveva unilateralmente opposto compensazione tra quel saldo attivo e propri crediti verso la società fallita derivanti da altri rapporti bancari. Il fallimento ha chiesto di accertare l'illegittimità della compensazione e la restituzione della somma trattenuta. La banca ha resistito sostenendo che, per effetto della fusione per incorporazione intervenuta nel 2013, essa era succeduta alla banca incorporata e poteva compensare i reciproci rapporti. In Cassazione la banca ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 56, 78, 169 e 169-bis l.fall., contestando la retrodatazione degli effetti del fallimento alla domanda di concordato e l'applicazione del principio di consecuzione; 2) violazione degli artt. 56 l.fall. e 1243 c.c. per non aver considerato che la banca incorporata era già creditrice della debitrice per altri rapporti bancari; 3) violazione dell'art. 56 l.fall., sostenendo che rileva la genesi anteriore dei crediti e non il momento della loro titolarità, e che il credito era preesistente al fallimento; 4) violazione dell'art. 56 l.fall., deducendo che la fusione realizza una successione a titolo universale assimilabile alla successione mortis causa, sicché il limite dell'acquisto per atto tra vivi ex comma 2 non sarebbe applicabile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto tempestivo il ricorso principale, ma tardivo il controricorso. Nel merito ha affermato che, in caso di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, la dichiarazione di fallimento retroagisce alla data della domanda di concordato ai fini dell'operatività dell'art. 56 l.fall. Ha poi precisato che la fusione tra società, pur dando luogo a successione a titolo universale, resta un atto tra vivi e quindi rientra nell'art. 56, comma 2, l.fall.; ne consegue che, se il credito verso il fallito è acquistato per effetto di fusione stipulata dopo la domanda di concordato o dopo il fallimento, la compensazione non è opponibile alla massa. La Corte ha quindi confermato l'illegittimità della compensazione stragiudiziale e la condanna della banca alla restituzione del saldo attivo, con condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 56 l.fall.

    Consente la compensazione dei crediti reciproci tra creditore e fallito anche se non scaduti prima della dichiarazione di fallimento, ma esclude l'opponibilità alla massa quando il credito sia stato acquistato per atto tra vivi dopo il fallimento; in ipotesi di consecuzione concordato-fallimento, il riferimento temporale si sposta alla domanda di concordato.

  • art. 78 l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che non esiste una retrodatazione generale degli effetti del fallimento al momento della procedura minore.

  • art. 169 l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti del concordato preventivo e al tema della retrodatazione.

  • art. 169-bis l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente insieme agli artt. 56 e 169 l.fall. per contestare l'estensione degli effetti concorsuali.

  • art. 1243 c.c.

    Richiamato come norma generale sulla compensazione, coordinata con la disciplina speciale fallimentare.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Usato per verificare la tempestività del ricorso per cassazione notificato entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    La Corte lo applica per dichiarare tardivo il controricorso, depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso.

  • art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Norme sul perimetro dei motivi di ricorso dedotti dalla banca per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 2504 c.c.

    La fusione è atto tra vivi stipulato dalle società partecipanti e produce i propri effetti con l'ultima iscrizione prevista dalla norma.

  • art. 2504-bis c.c.

    Disciplina gli effetti della fusione, richiamata per chiarire che estinzione della incorporata e successione dell'incorporante sono effetti della fusione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro di commisurazione del contributo unificato ulteriore.

Massime di principio

  • In caso di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento può retroagire alla data della domanda di concordato quando lo stato di crisi accertato coincideva in realtà con lo stato di insolvenza; ai fini della compensazione ex art. 56 l.fall. occorre guardare a tale momento.
  • La compensazione nei confronti della massa è preclusa se il credito che il creditore intende opporre è stato acquistato per atto tra vivi dopo il momento rilevante ai sensi dell'art. 56 l.fall.; la fusione societaria, pur comportando successione universale, resta un atto tra vivi e rientra nel comma 2 della norma.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti in fatto non compiuti dal giudice di merito; la parte che deduce l'omessa pronuncia deve indicare specificamente dove la questione sia stata proposta nei gradi precedenti.
  • La fusione tra società determina l'estinzione della incorporata e la successione dell'incorporante nei rapporti giuridici della prima, ma tale vicenda conserva natura di atto tra vivi ai fini dell'applicazione della disciplina fallimentare sulla compensazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoCompensazioneImpugnazioniOperazioni straordinarie
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniSocietario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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