Cassazione Civile, Ordinanza n. 23630/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Nel giudizio di merito un istituto di credito aveva agito per far accertare la simulazione assoluta di un contratto con cui un immobile era stato trasferito da un soggetto a un altro, sostenendo che l'operazione fosse stata preordinata a sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale del creditore. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato, rilevando che non fosse stata provata l'effettiva corresponsione del prezzo pattuito, pari complessivamente a 610.000 euro. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno censurato il mancato accoglimento dell'istanza di esibizione degli estratti di un conto corrente, sostenendo che ciò avrebbe consentito di dimostrare il versamento del corrispettivo e che l'indicazione di un cognome diverso nell'accredito di 200.000 euro fosse solo un errore materiale della banca; con il secondo hanno dedotto che la documentazione già prodotta in causa dimostrava comunque che il prezzo della compravendita era stato effettivamente pagato dalla parte acquirente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la duplice ratio decidendi della sentenza impugnata: da un lato la mancata corrispondenza tra i versamenti documentati, gli incassi ricevuti dal venditore e l'importo indicato nell'atto; dall'altro l'ulteriore rilievo che l'emissione di assegni circolari non prova, da sola, l'effettivo incasso delle somme. Quanto al primo motivo, la Corte ha ribadito che l'ordine di esibizione è un mezzo istruttorio residuale e discrezionale, non sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Quanto al secondo, ha richiamato il principio secondo cui, nell'azione proposta dal creditore per far valere la simulazione di una compravendita, la quietanza contenuta nel rogito non è vincolante per il terzo creditore e incombe sulla parte che deduce il pagamento del prezzo la prova dell'effettivo incasso, non limitata alla sola uscita del denaro dal conto del solvens. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa della parte intimata; disposto inoltre l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
viene utilizzato il procedimento camerale per la definizione accelerata del ricorso, con proposta di inammissibilità condivisa dal Collegio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
gravava il compratore l'onere di provare il pagamento del prezzo
la prova del pagamento del prezzo incombe sulla parte che lo allega come effettivo e non può essere desunta dalla sola quietanza o dalla mera uscita di somme dal conto
l'ordine di esibizione è mezzo istruttorio residuale e discrezionale, utilizzabile solo quando la prova non sia acquisibile altrimenti e non a fini esplorativi
Massime di principio
- Nel giudizio di simulazione relativa o assoluta di una compravendita promosso dal creditore di una delle parti, la dichiarazione di pagamento contenuta nel rogito non ha efficacia vincolante nei confronti del creditore-terzo.
- Chi intende dimostrare l'effettività della compravendita deve provare non solo l'uscita della somma dal proprio conto o l'emissione di assegni, ma anche l'effettivo incasso da parte del venditore, cioè la non fittizietà del pagamento.
- Il rigetto dell'istanza di esibizione documentale è espressione di potere discrezionale del giudice e non è sindacabile in cassazione se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non aggrediscono tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione di merito.
- L'ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia altrimenti acquisibile e l'istanza non abbia finalità meramente esplorative.
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