Cassazione Penale, Sentenza n. 1436/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della statuizione di confisca del denaro posto in sequestro. Il ricorrente, tramite difensore, censura l'assenza di motivazione specifica sulla confisca, la contraddittorietà e manifesta illogicità dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata e l'omissione di valutazione degli elementi difensivi volti a dimostrare la lecita provenienza del denaro. Si osserva inoltre la rilevanza del fatto che il capo di imputazione riguarda la detenzione di stupefacenti (anche con richiamo al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990), e non la vendita.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la confisca della somma di denaro, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce. La Corte ha rilevato la contraddittorietà della motivazione della confisca, che da un lato qualifica il denaro come corpo e proventi del reato e, dall'altro, invoca senza adeguata motivazione la sproporzione con i redditi della coniuge (ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.). La Corte ha inoltre richiamato il principio consolidato (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato) secondo cui, nel reato di sola detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro è possibile solo se non si tratta di ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5) e se ricorrono le condizioni previste per la confisca in casi particolari dall'art. 240-bis cod. pen. (mediante il rinvio dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990). Non è configurabile la confisca ex art. 240 cod. pen. o ai sensi del comma 7-bis dell'art. 73 in assenza del necessario nesso tra denaro e reato.
Norme richiamate
sentenza applicata su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen.
Procedura per l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) utilizzata nel giudizio di merito
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; richiamo al comma 5 e al comma 7-bis
Norma che disciplina i reati relativi a sostanze stupefacenti. La Corte sottolinea la distinzione tra detenzione e vendita, evidenziando che per la sola detenzione (anche se in continuazione con ipotesi del comma 5) la confisca del denaro è ammessa soltanto nei limiti e con le garanzie previste da altre norme speciali
art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990
ipotesi di "lieve entità" richiamata nella sentenza
Se il fatto è di lieve entità (comma 5) si pongono limiti alla possibilità di applicare misure ablatorie come la confisca del denaro ritrovato
art. 240-bis cod. pen. (confisca in casi particolari)
Prevede la confisca in casi particolari per beni illecitamente acquisiti o sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati; nel contesto di detenzione di stupefacenti la sua applicazione richiede motivazione specifica e accertamento della sproporzione e del rapporto con il reato, come richiamato dalla Corte
Norma generale sulla confisca che la Corte ha ritenuto non utilizzabile per giustificare la confisca nel caso di sola detenzione di stupefacenti quando manca il necessario nesso tra denaro e reato
art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 (rinvio a 240-bis)
Prevede il richiamo all'art. 240-bis per alcuni effetti nel settore degli stupefacenti; la Corte ricorda che la confisca in casi particolari deve essere motivata secondo i criteri di tale rinvio
comma 7-bis dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990
comma 7-bis del citato art. 73
Parametro richiamato ma ritenuto inapplicabile nel caso di specie per mancanza del necessario nesso tra denaro e reato
Giurisprudenza: Sez. 4, 19/04/2022, Donato, Rv. 2283248
Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 2283248
Principio richiamato dalla Corte: per il reato di sola detenzione di stupefacenti la confisca del denaro trovato in possesso è ammissibile solo se non si tratta di "lieve entità" e se ricorrono le condizioni per la confisca in casi particolari dell'art. 240-bis (per il tramite dell'art. 85-bis), escludendo l'uso dell'art. 240 o del comma 7-bis dell'art.73 in assenza di nesso
Massime di principio
- Nelle ipotesi di sola detenzione di stupefacenti la confisca del denaro rinvenuto è ammessa solo se non si è in presenza dell'ipotesi di "lieve entità" (art. 73, comma 5) e se sono rispettate le condizioni per la confisca in casi particolari di cui all'art. 240-bis, applicabile per rinvio dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990
- La motivazione della confisca deve esplicitare il nesso tra il denaro ed il reato o, se si invoca la sproporzione rispetto ai redditi (art. 240-bis), deve dare conto dell'istruttoria economica effettuata (confronto tra somme trovate e mezzi leciti del nucleo familiare) e della ragionevole conclusione sulla illiceità della provenienza
- Non è corretto sostenere alternativamente che il denaro sia allo stesso tempo "corpo del reato" e "provento" senza spiegare come ciò si concilia con la qualificazione giuridica del fatto (detenzione vs. spaccio). Tale contraddittorietà può rendere la statuizione di confisca annullabile
- Il difensore dovrebbe documentare e proporre elementi probatori sulla lecita provenienza del denaro (es. redditi, giustificativi bancari, contributi da terzi) perché, in mancanza di adeguata motivazione della originaria sentenza, tali elementi possono determinare l'annullamento della confisca o il suo rigetto in sede di rinvio
- In caso di pronuncia di confisca in relazione a reati di stupefacenti, il giudice deve indicare chiaramente la base normativa impiegata per la confisca (art. 240, art. 240-bis, comma 7-bis di art. 73) e motivare la scelta, evitando agganci argomentativi contraddittori
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