Cassazione Civile, Ordinanza n. 31264/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite origina dal diniego di definizione agevolata di una lite pendente ex art. 39, comma 12, del D.L. 98/2011, relativo a una cartella esattoriale emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto illegittimo il diniego, osservando che la cartella, in assenza di precedente avviso di accertamento notificato, costituiva il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale era stata portata a conoscenza del contribuente e quindi era impugnabile non solo per vizi propri ma anche per contestazioni attinenti al merito della pretesa. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 19 del D.P.R. 546/1992 e sostenendo che le cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato non sarebbero atti impositivi autonomamente impugnabili nel senso ritenuto dalla CTR.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha richiamato un orientamento già consolidato secondo cui rientrano nel concetto di lite pendente, definibile ai sensi dell'art. 39, comma 12, del D.L. 98/2011, anche le controversie aventi ad oggetto cartelle ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 non precedute da avviso di accertamento, quando con l'impugnazione si deducano non solo vizi propri della cartella ma anche motivi attinenti alla legittimità della pretesa tributaria, eventualmente facendo valere l'emendabilità della dichiarazione. Poiché la CTR si era conformata a tale indirizzo, la censura dell'Agenzia non ha inciso sulla ratio della decisione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, D.L. 98/2011
"definizione di lite pendente"
la nozione di lite pendente comprende anche le controversie su cartelle esattoriali emesse ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 non precedute da avviso di accertamento, quando si contestino profili attinenti alla legittimità della pretesa tributaria.
il controllo automatizzato può sfociare in una cartella che, se non preceduta da avviso di accertamento, costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa viene comunicata al contribuente.
art. 19, D.P.R. 546/1992
la cartella derivante da controllo automatizzato è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per contestazioni inerenti al merito della pretesa tributaria, quando non vi sia stato precedente avviso di accertamento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 19 del D.P.R. 546/1992
richiamato dalla ricorrente quale norma asseritamente violata, ma ritenuto non violato alla luce dell'orientamento consolidato sull'impugnabilità della cartella.
Massime di principio
- In materia di definizione agevolata delle liti pendenti, la controversia può rientrare nell'ambito applicativo della norma anche quando abbia per oggetto una cartella esattoriale emessa a seguito di controllo automatizzato, purché la cartella sia il primo atto con cui la pretesa fiscale è stata comunicata al contribuente e non sia stata preceduta da avviso di accertamento.
- La cartella emessa ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, se non preceduta da precedente atto impositivo notificato, può essere impugnata non solo per vizi formali o propri, ma anche per motivi che attengono alla legittimità sostanziale della pretesa tributaria.
- Quando il giudice di merito si conforma a un orientamento di legittimità consolidato, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una diversa lettura della stessa questione normativa è infondato e non è idoneo a scalfire la decisione impugnata.
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