Cassazione Civile, Ordinanza n. 29793/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di Euro 666.000,00 nei confronti di un soggetto che aveva prestato garanzia nel 2010 a favore di una società debitrice principale, nell’ambito di un’esposizione complessiva superiore a Euro 2,5 milioni. L’opponente aveva chiesto di invalidare o ridurre la pretesa creditoria sostenendo, in sintesi, che la garanzia non fosse una fideiussione ma dovesse essere qualificata diversamente; che fossero inapplicabili o violate le norme invocate in tema di fideiussione (artt. 1956 e 1957 c.c.); che vi fosse nullità per asserita conformità allo schema ABI dichiarato nullo dalla Cassazione; che la banca avesse applicato interessi usurari; e che la somma dei decreti ingiuntivi verso i coobbligati eccedesse il credito complessivo. In cassazione sono stati proposti sette motivi: nullità della sentenza per modalità di decisione e pretesa irregolare designazione del collegio; violazioni degli artt. 112, 132, 115 e 116 c.p.c. e vizi motivazionali sulla pretesa duplicazione del credito e sulla prova del contratto; errata qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia anziché fideiussione; errata interpretazione del contratto secondo i canoni ermeneutici; erronea esclusione della violazione dell’art. 1956 c.c. per concessione di nuovo credito alla debitrice principale; mancata ammissione di CTU per dimostrare usura; mancato rilievo della nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema ABI.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo per insussistenza della nullità denunciata, essendo il collegio rimasto immutato e trattandosi della mera formula interna di designazione del collegio nel deposito telematico; il secondo perché generico e volto a sollecitare una rivalutazione del merito; il terzo e il quarto perché le censure sull’interpretazione e qualificazione del contratto non indicavano specificamente i canoni ermeneutici violati e, comunque, non aggredivano la ratio decidendi della sentenza di merito, che aveva ricondotto la garanzia al contratto autonomo di garanzia sulla base delle clausole concretamente pattuite; il quinto e il sesto perché miravano a un nuovo giudizio di fatto sulla prova della violazione dell’art. 1956 c.c. e sull’usura, oltre a non indicare un fatto storico decisivo omesso; il sesto anche perché la CTU è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la richiesta era esplorativa; il settimo perché la doglianza sulla nullità ABI era dedotta in modo generico e senza dimostrare la pedissequa riproduzione dello schema nullo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente alla parte di difendersi in proprio
richiamato in relazione alle modalità di decisione collegiale
richiamato in relazione alle modalità di decisione dell’appello
usato come parametro dei motivi di ricorso, ma i vizi denunciati sono stati ritenuti inammissibili o generici
richiamato per lamentata ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
richiamato per asseriti vizi di motivazione, ma senza censura efficace della ratio decidendi
richiamato per la valutazione delle prove, ma la doglianza è stata ritenuta una richiesta di riesame del merito
richiamato per la valutazione delle prove, ma non è ammesso in cassazione un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio
impone l’autosufficienza del ricorso, non soddisfatta da censure generiche
richiamato per l’inammissibilità del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione alla motivazione della sentenza
richiamato tra i canoni ermeneutici contrattuali asseritamente violati
richiamato tra i canoni ermeneutici contrattuali asseritamente violati
richiamato tra i canoni ermeneutici contrattuali asseritamente violati
richiamato tra i canoni ermeneutici contrattuali asseritamente violati
richiamato tra i canoni ermeneutici contrattuali asseritamente violati
richiamato tra i canoni ermeneutici contrattuali asseritamente violati
richiamato tra i canoni ermeneutici contrattuali asseritamente violati
richiamato tra i canoni ermeneutici contrattuali asseritamente violati
richiamato per contestare la qualificazione del contratto e l’autonomia negoziale
richiamato per contestare la qualificazione e gli effetti vincolanti del contratto
invocato per sostenere la liberazione del garante a fronte di nuova concessione di credito al debitore principale; la Corte non ha accolto la doglianza
invocato dal ricorrente per contestare l’operatività della garanzia; la Corte non ha accolto la doglianza
richiamato nella censura sulla mancata ammissione della CTU e sulla prova dell’usura
richiamato nella censura relativa all’ammissione della CTU e al thema decidendum in appello
richiamato come titolo probatorio del credito della banca nel giudizio di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
usato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In cassazione, la censura sull’interpretazione e qualificazione di un contratto è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato; non è consentito limitarsi a contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
- La qualificazione di una garanzia come contratto autonomo di garanzia, anziché fideiussione, resiste in cassazione quando la sentenza di merito abbia valorizzato le clausole concretamente pattuite e la censura non aggredisca tale ratio decidendi.
- L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo: occorre indicare uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, il cui esame sia stato effettivamente trascurato.
- La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio non è sindacabile in cassazione se la sua ammissione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la contestazione si risolve in una richiesta esplorativa o in una nuova valutazione del merito.
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge o di vizi motivazionali, mirano in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove già valutati dal giudice di merito.
- Per dedurre la nullità di una fideiussione in quanto conforme allo schema ABI dichiarato nullo, non basta un richiamo generico al precedente di legittimità: occorre allegare e dimostrare in modo specifico che le clausole del contratto riproducano effettivamente lo schema censurato.
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