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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21702/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (possessore)

La controversia

La lite nasce dalla domanda di rilascio di una striscia di terreno, larga circa 60-90 cm, che due soggetti assumevano di aver acquistato con atto notarile del 28 ottobre 1998 e che lamentavano essere stata arbitrariamente occupata dal convenuto. Il convenuto si costituiva chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'acquisto per usucapione dell'area. In primo grado la domanda degli attori veniva accolta dal Tribunale, che la qualificava come azione di regolamento di confini. In appello il convenuto censurava tale qualificazione sostenendo che la domanda fosse invece una rivendica, con conseguente diverso riparto dell'onere probatorio; la Corte d'appello accoglieva l'appello, riqualificava la domanda come rivendica, riteneva insufficiente il solo titolo di acquisto degli attori senza la prova della catena dei titoli fino ad acquisto a titolo originario o dell'usucapione, e rigettava anche la domanda riconvenzionale di usucapione per le contraddizioni del dichiarante e per l'insufficienza del mero passaggio sulla striscia, oltre che per la mancata maturazione del termine ventennale. I ricorrenti principali proponevano quattro motivi: errata qualificazione della domanda come rivendica e non regolamento di confini; violazione del divieto di nova in appello; erronea valutazione dell'onere probatorio e dei titoli prodotti, asseritamente non contestati; erronea valutazione delle prove in punto di usucapione del convenuto e del momento di realizzazione del muretto divisorio. Il ricorrente incidentale impugnava il rigetto della propria domanda di usucapione, lamentando l'omesso esame di un atto di donazione e della prova testimoniale, da cui avrebbe desunto una pretesa disponibilità ultraventennale del terreno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda come azione di rivendica, poiché gli attori avevano posto a fondamento della pretesa il proprio titolo di proprietà sulla porzione contesa e non l'incertezza del confine, mentre il convenuto aveva opposto un titolo incompatibile, costituito dall'usucapione. Conseguentemente ha confermato che, in rivendica, l'attore deve provare la proprietà tramite la catena dei titoli dei propri danti causa fino a un acquisto a titolo originario, ovvero l'usucapione; tale onere non è attenuato dalla non contestazione dei titoli. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 345 c.p.c. perché la domanda di rivendica era già contenuta nell'atto introduttivo. Le doglianze sulle risultanze istruttorie sono state giudicate inammissibili per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. e perché dirette a ottenere una nuova valutazione del merito. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha reputato inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, oltre che perché mascherava una richiesta di rivalutazione delle prove testimoniali. Spese compensate per reciproca soccombenza e statuizione sul contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    Richiamato per la disciplina dell'azione di rivendica; la Corte ribadisce che, quando la domanda ha ad oggetto il recupero del bene e non la mera determinazione del confine, si applicano i relativi rigorosi oneri probatori a carico dell'attore.

  • art. 950 c.c.

    Richiamato in relazione all'azione di regolamento di confini; la Corte ne distingue il presupposto dall'azione di rivendica, precisando che essa presuppone incertezza sulla linea divisoria e non conflitto di titoli.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato sia con riguardo alla valutazione delle prove sia al principio di non contestazione; la Corte afferma che la non contestazione non esonera l'attore di rivendica dall'onere di provare la proprietà secondo i canoni propri dell'azione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla valutazione delle prove; la Corte esclude che le censure possano tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio in sede di legittimità.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per il divieto di nova in appello; la Corte esclude la violazione perché la pretesa di rivendica era già desumibile dall'atto introduttivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte non ravvisa alcuna nullità.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla decisione secondo diritto; non emerge una autonoma ratio decisoria rispetto alle altre norme processuali invocate.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato in relazione all'usucapione; la Corte conferma che il possesso utile deve essere provato per il tempo necessario e con modalità idonee.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova; in rivendica l'onere grava sull'attore, che deve dimostrare la proprietà della porzione di bene.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale in tema di possesso; la Corte non entra nel merito della norma perché dichiara inammissibile la censura.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale in tema di presunzione del possesso; non costituisce autonoma ratio della decisione.

  • art. 1142 c.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale in tema di durata del possesso; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 1163 c.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale tra le norme sull'usucapione; non viene esaminato nel merito.

  • art. 1164 c.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale; non assume rilievo decisorio autonomo.

  • art. 1167 c.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale; la Corte non ne sviluppa l'interpretazione per inammissibilità del motivo.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale in relazione al valore probatorio dell'atto; la Corte non esamina il punto nel merito.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale in tema di presunzioni; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale; non vi è un'autonoma affermazione di principio.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo applica per dichiarare inammissibili le doglianze che non riproducono, indicano e localizzano puntualmente gli atti e documenti richiamati nel ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato insieme al comma 1-quater per determinare il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • L'interpretazione e la qualificazione della domanda spettano al giudice di merito, che può riqualificarla purché resti immutata la causa petendi.
  • L'azione di regolamento di confini presuppone soltanto l'incertezza sulla linea divisoria tra fondi confinanti, senza mettere in discussione i titoli di proprietà; quando invece il conflitto investe il titolo vantato sulle porzioni contese, la domanda va qualificata come rivendica.
  • Nell'azione di rivendica l'attore deve fornire prova piena della proprietà della porzione di bene, mediante la dimostrazione della propria catena di acquisti fino a un titolo originario oppure dell'intervenuta usucapione.
  • Il principio di non contestazione non attenua, di per sé, l'onere probatorio gravante sull'attore in rivendica, se non nei limiti in cui l'allegazione dei fatti storici consenta all'altra parte una specifica presa di posizione.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri a ottenere una nuova valutazione delle prove o che non rispetti l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti ex art. 366, n. 6, c.p.c.
  • L'usucapione richiede la prova di un possesso continuato, utile e protratto per il tempo di legge; il mero transito o utilizzo episodico del bene non è sufficiente a fondare il possesso ad usucapionem.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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