Cassazione Penale, Sentenza n. 34633/2024 del 13/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione le condanne pronunciate in primo e secondo grado per reati riconducibili a una associazione di stampo mafioso operante a Biancavilla (clan Tomasello-Mazzaglia-Toscano), per una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti collegata, nonchè per reati in materia di armi, ricettazione, estorsioni e stupefacenti. Le censure principali riguardano: insufficiente motivazione e vizi nella valutazione delle intercettazioni ambientali e telefoniche; inaffidabilità o contraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; mancata prova del ruolo direttivo o della partecipazione associativa di alcuni imputati; contestazione delle aggravanti (agevolazione mafiosa, carattere armato dell'associazione di spaccio); errori nel calcolo delle pene in continuazione, applicazione della recidiva e diniego delle attenuanti generiche; richiesta del riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità per fatti di spaccio marginale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Grillo Antonino Santo nel merito e ha dichiarato inammissibili gli altri ricorsi per motivi talora non consentiti, manifestamente infondati o generici. Di conseguenza sono confermate, in sostanza, le statuizioni di merito. Tra le conferme principali: Amoroso Giuseppe condannato a anni 20 di reclusione per associazione mafiosa (con funzioni direttive), associazione per spaccio di stupefacenti (con funzioni direttive) e reati in materia di armi/ricettazione; Caruso Tino condannato a anni 6 e mesi 8 (partecipazione all'associazione mafiosa); Gangi Gregorio condannato a anni 12 in appello (con cumulo/continuazione fino a 16 anni considerati nella motivazione); Girasole Angelo anni 6 e mesi 8 (con continuazione fino a complessivi 10 anni); Licari Roberto anni 10; Merlo Marcello anni 2 e mesi 4; Monforte Andrea anni 4, mesi 5, giorni 10 per concorso esterno; Monforte Alfio Ambrogio anni 13 e mesi 6 (con continuazione complessiva indicata); Monforte Vincenzo anni 8 (con continuazione rilevante); Panebianco Vincenzo Salvatore anni 8; Grillo confermato per detenzione e spaccio con pena di anni 1 e mesi 8 e multa. La Corte ha ritenuto legittima la valorizzazione delle intercettazioni, la loro interpretazione di fatto da parte del giudice di merito e la convergenza con le dichiarazioni dei collaboratori come prova idonea a sostenere le condanne. Molti ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per genericità delle censure.
Norme richiamate
La Corte conferma la qualificazione dei fatti come associazione di stampo mafioso; il ruolo direttivo e la sussistenza del metodo mafioso sono desunti da intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e riscontri (anche sentenze irrevocabili).
art. 416-bis, quarto comma c.p.
Usata per valutare l'aggravante connessa al carattere armato dell'associazione; la Corte ritiene che la conoscenza e il controllo delle armi dal vertice rafforzino l'aggravante quando emergono profili idonei.
Riconosciuta l'esistenza di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti autonoma ma collegata al clan mafioso; la giurisprudenza consente il concorso tra associazione mafiosa e associazione per stupefacenti quando esiste autonoma struttura organizzativa.
Richiamata la disciplina della 'ipotesi di lieve entita ' per i reati di droga: la Corte conferma che il giudice deve valutare quantitativi, modalità e contesto; il mero 'piccolo spaccio' in contesto mafioso non giustifica la lieve entità.
Utilizzato per l'analisi del rapporto tra fattispecie (specialità e concorso apparente): la Corte richiama che mafia e associazione per stupefacenti possono coesistere senza assorbimento automatico.
Regole sulla determinazione della pena in caso di continuazione: la Corte verifica che il calcolo rispetti i limiti normativi (terzi, ecc.) e che la scelta del reato 'piu' grave' per il cumulo sia motivata.
Principi per il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche: la Corte accetta valutazioni anche sintetiche di merito purché ancorate a elementi rilevanti sulla personalità e sulla gravità dei fatti.
Richiamato implicitamente per il valore probatorio di sentenze irrevocabili come elemento di prova nei processi successivi entro i limiti normativi.
Massime di principio
- Le intercettazioni (telefoniche/ambientali) sono materia di valutazione di fatto del giudice di merito: la Cassazione sindaca solo la motivazione logico-giuridica, non la libera interpretazione dei dialoghi se essa e' congrua e motivata.
- La convergenza tra intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori di giustizia e riscontri materiali (es. avvistamenti, ritrovamento armi) costituisce prova solida per affermare partecipazione e ruoli direttivi in associazioni mafiose.
- La configurabilità congiunta di un'associazione mafiosa e di una associazione per il traffico di stupefacenti e' possibile: occorre valutare l'autonomia organizzativa e il programma criminoso di ciascuna per escludere concorso apparente.
- Per riconoscere l'aggravante dell'agevolazione mafiosa o del carattere armato e' necessario motivare il nesso tra la condotta contestata e il vantaggio o l'utilizzo in favore dell'organizzazione; la mera presenza di armi assume rilievo se collegata all'interesse collettivo del sodalizio.
- La richiesta di riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità per reati di stupefacenti richiede valutazione puntuale di quantità, modalità e contesto; attività ripetute o inserite in contesti mafiosi difficilmente sono qualificate come lieve entità.
- I ricorsi in Cassazione devono affrontare in modo specifico e puntuale la motivazione di merito: censure generiche o che ripropongono l'appello senza confrontarsi con l'argomentazione del giudice sono spesso dichiarate inammissibili.
- In materia di continuazione e cumulo di pene il giudice deve comparare pene comminate e motivate, rispettando limiti di legge e evitando riforme in peius non consentite; la Cassazione controlla la correttezza giuridica del calcolo e la motivazione sulla gravità relativa dei reati.
- Per l'applicazione della recidiva e per il diniego delle attenuanti e' richiesta una motivazione che segnali elementi concreti di pericolosità e di prosecuzione della condotta criminosa; una valutazione anche sintetica e argomentata e' sufficiente.
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