Cassazione Penale, Sentenza n. 34590/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Savini impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava gli arresti domiciliari disposti dal GIP per i reati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e violazioni del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capi 1, 87, 88). Deduceva vizi di motivazione: 1) mancata e insufficiente valutazione del pericolo di reiterazione ai sensi dell'art. 274, lett. c) c.p.p., contestando che il Tribunale si fosse limitato alla tipologia del reato senza considerare il lungo intervallo (circa tre anni) dall'ultima condotta e senza motivare l'attualità del pericolo; sosteneva inoltre che le dimissioni dalle cariche sociali escludevano l'occasione per tornare a delinquere; 2) carenza motivazionale sui gravi indizi di colpevolezza, in particolare sulla buona fede dell'indagato e sull'assenza di riscontri circa la consapevolezza di contrattare con società truffaldine.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e in parte inammissibile. Il motivo relativo ai gravi indizi è stato ritenuto inammissibile perché non ha affrontato e contestato i numerosi elementi oggettivi e specifici richiamati dall'ordinanza (ruolo di Savini come amministratore di "Alcom s.r.l.", i rapporti stabili con il presunto dominus Massimo Bimbatti, le comunicazioni che predisponevano documentazione fittizia, le conversazioni che menzionavano ingenti somme in contanti). Quanto al pericolo di reiterazione, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione prognostica del Tribunale: la lunga e continuativa operatività del sistema fraudolento, la partecipazione organizzata e la possibilità che Savini influenzasse la società anche dopo le dimissioni (nuovo amministratore familiare già coinvolto) giustificano la misura cautelare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
norma procedurale richiamata come titolo dell'azione di impugnazione (ricorso al riesame); presente come contesto processuale ma non oggetto di interpretazione decisiva nella sentenza.
art. 416 cod. pen.
reato contestato (associazione a delinquere); la gravità e la natura associativa dell'attività criminosalere hanno contribuito a fondare i gravi indizi e il pericolo di reiterazione.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
riferimento alle violazioni fiscali contestate; la pluralità dei reati e la loro durata sono stati considerati elementi a sostegno della misura cautelare.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
criterio per l'applicazione delle misure cautelari per pericolo di reiterazione; la Corte ribadisce che il requisito dell'attualità non richiede l'imminenza di specifiche occasioni ma una valutazione prognostica che consideri modalità della condotta, personalità dell'imputato e contesto socio-ambientale.
Massime di principio
- Il pericolo di reiterazione ai fini cautelari si valuta prognosticamente: non si richiede la dimostrazione di un'imminente occasione concreta, ma un giudizio sulla probabilità di futura commissione di analoghi reati sulla base di modalità, durata e organizzazione del fatto.
- La lunga durata e la struttura organizzata (anche in forma associativa) di una condotta illecita aumentano la probabilità di pericolosità sociale e giustificano misure cautelari anche se l'ultima azione risale a qualche anno prima.
- Le dimissioni formali dalle cariche societarie non sono necessariamente sufficienti ad escludere il rischio di reiterazione se permangono legami familiari o influenze sostanziali sulla gestione societaria; il giudice può ritenere probabile l'influenza dall'esterno.
- In sede di impugnazione è indispensabile confrontarsi specificamente con gli argomenti e le prove esposti nell'ordinanza impugnata: censure generiche o affermazioni non argomentate sono inammissibili o inefficaci.
- La valutazione dei gravi indizi richiede l'esame degli elementi oggettivi indicati dall'ordinanza (connessioni tra indagati, comunicazioni, attività documentale, movimenti di denaro); per superare tale valutazione il ricorrente deve proporre contestazioni puntuali e motivate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34627/2024 del 13/09/2024
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34628/2024 del 13/09/2024
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34629/2024 del 13/09/2024
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34630/2024 del 13/09/2024
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34631/2024 del 13/09/2024
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34632/2024 del 13/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →