Cassazione Penale, Sentenza n. 34628/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha constatato che la Corte d'Appello non ha adeguatamente esaminato l'eccezione della difesa relativa al mancato rispetto del termine di comparizione e ha rilevato la nullità consequenziale. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione del diritto di difesa per omessa valutazione di conclusioni scritte trasmesse via PEC e per inosservanza del termine di comparizione previsto dall'art. 601 c.p.p. (decreto di citazione emesso il 5/2/2024 per udienza 21/2/2024, con conseguente compressione del diritto di difesa e preclusione in ordine al concordato sulla pena). Viene anche discussa l'applicabilità della nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, c.p.p. (termine di 40 giorni) rispetto al previgente termine di 20 giorni.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamata per dare atto che il giudizio è stato trattato con contraddittorio cartolare (conclusioni trasmesse via PEC).
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che fissa il termine a comparire nel giudizio di appello; la sua recente modificazione (termine portato a 40 giorni) è oggetto di contrasto giurisprudenziale e di pronuncia delle Sezioni Unite. Tuttavia la Corte ha ritenuto che, anche indipendentemente dall'applicabilità del nuovo termine, nel caso concreto il termine minimo di 20 giorni non è stato rispettato e ciò integra una nullità rilevante.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Riferita in connessione con l'osservanza dei termini processuali relativi alla comparizione; la violazione di tali termini può comprimere il diritto di difesa ed integra motivo di nullità.
Richiamato perché la nullità relativa all'intervento dell'imputato deve essere rilevata o dedotta nei termini previsti da questa norma, cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.
art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Norma che ha introdotto la modifica all'art. 601 c.p.p. (termine aumentato a 40 giorni); la sua operatività nel tempo è controversa e sottoposta a esame delle Sezioni Unite.
art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215
Richiamato in relazione alla proroga e alla questione di applicabilità temporale della modifica del termine di comparizione; la giurisprudenza ha dato interpretazioni divergenti.
Massime di principio
- La mancata osservanza del termine di comparizione previsto dall'art. 601 c.p.p. integra una nullità rilevante dell'intervento dell'imputato che, se non dedotta o rilevata prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (art. 180 c.p.p.), può determinare l'annullamento della decisione.
- La presentazione di conclusioni scritte via PEC non esime la Corte dall'esaminare e decidere sulle eccezioni procedurali sollevate dalla difesa; l'omessa valutazione di tali eccezioni può ledere il diritto di difesa.
- In presenza di modifiche legislative che alterano termini processuali (es. aumento da 20 a 40 giorni dell'art. 601 c.p.p.), occorre verificare con attenzione la decorrenza temporale della nuova disciplina e l'eventuale pronuncia delle Sezioni Unite, ma la violazione del termine minimo previgente mantiene effetto nullificante se concretamente non rispettata.
- Per tutela, la difesa deve tempestivamente eccepire l'inosservanza dei termini processuali e documentare la tempestiva trasmissione/ ricezione degli atti (PEC, notifiche), chiedendo, se del caso, la rinnovazione dell'atto o il rinvio per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.
- Se una nullità di ordine generale è rilevabile, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio quando la nullità sia tale da rendere necessario un nuovo giudizio di merito; in tal caso gli atti vengono trasmessi alla Corte territoriale per rideterminare il processo secondo le regole procedurali corrette.
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