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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34630/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduce tre censure principali: 1) vizio di motivazione per mancata argomentazione sul danno aquiliano subito dalla parte civile, posto che l'opera ritenuta non genuina non sarebbe stata neppure messa in vendita dall'imputato; 2) violazione di legge penale sostanziale e mancata prova della natura contraffatta dei dipinti e della consapevolezza dell'imputato, con errata qualificazione dell'elemento psicologico che distinguerebbe la ricettazione (dolo) dall'incauto acquisto (colpa); 3) contrarietà di disciplina nella misura in cui chi ha concorso nella produzione delle opere contraffatte non potrebbe poi rispondere anche di ricettazione, invocando una presunta incompatibilità tra i ruoli di "produttore" e di "ricettatore".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e reiterazione delle doglianze già svolte in gravame, confermando la linea argomentativa della Corte di merito. Ha ritenuto fondato l'accertamento di merito secondo cui l'imputato, in concorso, aveva finalità commerciali nella vendita di opere contraffatte e che il danno morale alla parte civile deriva da un illecito aquiliano collegato ai fatti. Ha inoltre condiviso la valutazione della sussistenza del dolo eventuale per ricettazione sulla base della professionalità ed esperienza dell'imputato, escludendo la confusione fra la condotta di contraffazione (commessa da altri) e quella di ricettazione. Ha richiamato la continuità normativa tra il previgente art. 178 d.lgs. 42/2004 e la novella (legge n.22/2022, art. 518‑quaterdecies), osservando la non retroattività della norma più grave. In conseguenza della inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per complessivi euro 3.686,00. Si confermano inoltre, in ordine al giudizio di merito, le statuizioni rese dalla Corte di appello (tra cui: estinzione per prescrizione del capo B, rideterminazione della pena per il capo A e riduzione del risarcimento per il fatto B).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che il motivo relativo alla motivazione fosse generico e non specifico; la censura per vizio di motivazione non ha superato il filtro di ammissibilità perché non si è confrontata con la motivazione articolata della Corte di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    La presunta violazione di legge penale sostanziale non è stata adeguatamente dimostrata: le censure non hanno indicato in che modo la giurisprudenza o la normativa siano state applicate erroneamente.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali alla motivazione del ricorso in Cassazione; il ricorso deve circoscrivere i motivi nei limiti necessari alla decisione, pena l'inammissibilità per genericità.

  • d.lgs. 42/2004, art. 178, comma 1, lett. b)

    Norma previgente che sanzionava la detenzione a fini di commercializzazione di opere non genuine; la Corte ha richiamato tale previsione in relazione alla continuità normativa con la successiva riforma.

  • Legge 9 marzo 2022 n. 22 (art. 518‑quaterdecies cod. pen.)

    La novella ha rinominato e inasprito la tutela dei beni culturali; la Corte ha ritenuto che vi sia continuità normativa con la disciplina previgente, ma ha sottolineato il divieto di applicare retroattivamente la nuova sanzione più grave ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Per la ricettazione è necessario il dolo (anche eventuale) circa la provenienza illecita della cosa; la Corte ha ritenuto che la professionalità e l'esperienza dell'imputato possano legittimamente concorrere a fondare l'accertamento della consapevolezza o dell'accettazione del rischio.

  • art. 712 cod. pen. (incauto acquisto) / richiamo a art. 702 cod. pen.

    La contravvenzione di incauto acquisto richiede colpa e prescinde dalla provenienza illecita; la distinzione tra ricettazione e incauto acquisto si fonda sull'elemento psicologico (dolo vs colpa).

  • Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 51260 del 16/11/2023 e Sezioni Unite n. 12433 del 26/11/2009 (Nocera)

    La Corte richiama i precedenti per sostenere la continuità normativa e per chiarire i criteri di distinzione tra ricettazione e incauto acquisto; i precedenti consolidano l'interpretazione data alla fattispecie.

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito: argomentazioni generiche o reiterative sono frequentemente dichiarate inammissibili.
  • Nella distinzione tra ricettazione e incauto acquisto il discrimine è l'elemento psicologico: la ricettazione richiede dolo (anche eventuale, ovvero la rappresentazione e accettazione del rischio), mentre l'incauto acquisto è caratterizzato da colpa.
  • La professionalità e l'esperienza dell'imputato nel settore possono essere elementi probatori rilevanti per inferire la consapevolezza della provenienza illecita delle cose e quindi il dolo eventuale.
  • La riforma normativa che modifica la denominazione o inasprisce le pene (novazione nominativa) non elimina la continuità della fattispecie; tuttavia una norma più sfavorevole non può essere applicata retroattivamente ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.
  • La responsabilità per la commercializzazione di opere contraffatte (ricettazione) è distinta dalla responsabilità per la loro produzione: la giurisprudenza ammette la coesistenza di responsabilità diverse a seconda dei ruoli e dei fatti concretamente accertati.
  • La parte civile può ottenere risarcimento per danno morale derivante da un illecito aquiliano connesso al reato: non è necessario che l'opera sia stata effettivamente venduta perché la lesione della reputazione o del valore dell'opera possa costituire danno risarcibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte resistente.

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