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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34629/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che, riformando il Tribunale di Crotone, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di falso e simulazione di reato ma ha confermato la responsabilità per il delitto di ricettazione e rideterminato la pena. Morrone deduce carenza e vizio di motivazione nella valutazione delle prove (identificazione basata su segnalazioni anonime, insufficienza degli elementi indiziari, assenza di collegamento con i veicoli coinvolti), omessa declaratoria di prescrizione per il reato di ricettazione e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Mancuso deduce insufficienza degli elementi costitutivi della ricettazione (sostiene che si tratti di incauto acquisto e che abbia esibito certificazioni sulla proprietà), mancata rilevazione della prescrizione maturata antecedentemente all'appello, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e censura della quantificazione della pena, chiedendo rettifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili, per manifesta infondatezza, i ricorsi di Morrone e di Mancuso, rilevando che i giudici di merito hanno fornito adeguata motivazione sulla responsabilità per ricettazione (sorveglianze, riscontri documentali, falso alibi nel caso di Morrone; identificazione del natante e falsità documentale nel caso di Mancuso). Ha inoltre respinto le doglianze sulla prescrizione: il calcolo del termine deve includere le sospensioni (302 giorni) raddoppiando il termine decennale e rendendo la prescrizione non maturata prima dell'appello, e la questione non era rilevabile in Cassazione a causa dell'inammissibilità. Tuttavia la Corte ha disposto la rettifica materiale della pena nei confronti di Mancuso: la pena indicata in anni 2 e mesi 1 di reclusione ed euro 550,00 di multa è stata sostituita con anni 2 di reclusione ed euro 516,00 di multa (correzione di errore materiale relativo alla rimozione parziale dell'aumento per continuazione). Il ricorso di Morrone è dichiarato inammissibile e questi è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8

    citato all'inizio come base per la trattazione con contraddittorio cartolare

    autorizza la procedura di trattazione del ricorso con contraddittorio cartolare; utilizzato per spiegare la modalità di trattazione della causa in Cassazione

  • art. 648 cod. pen.

    norma sostanziale che definisce la ricettazione; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi del delitto nei confronti dei ricorrenti sulla base delle prove acquisite

  • artt. 477-482 cod. pen.

    articoli relativi ai reati di falso, per i quali è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione in sede di merito

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    riferimenti al termine decennale di prescrizione

    indicano il termine ordinario di prescrizione (decennale per il delitto) e la disciplina dell'interruzione/sospensione; la Corte ha sottolineato che al termine decennale vanno aggiunte le sospensioni computate

  • art. 712 (richiamato come "art. 712 cod.pen." nel testo)

    richiamato in relazione alla devoluzione in appello/riqualificazione

    il principio invocato è quello per cui la riqualificazione non può essere richiesta in Cassazione se non devoluta nei precedenti gradi; la Corte ha ritenuto preclusa la riqualificazione non devoluta

  • art. 619, comma 2 cod. proc. pen.

    citato per la rettificazione della sentenza

    consente alla Corte di cassazione di rettificare errori materiali nella sentenza impugnata (qui utilizzato per correggere la determinazione della pena a carico di Mancuso)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    citato per le statuizioni conseguenti

    norma utilizzata per le statuizioni conseguenti alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi

Massime di principio

  • Una segnalazione anonima può essere utilizzata se è corroborata da riscontri di Polizia Giudiziaria e da altre acquisizioni processuali: non è automaticamente inutile se gli operanti hanno direttamente constatato elementi sul posto.
  • La prescrizione deve essere calcolata sommando al termine base le eventuali sospensioni; se l'appello è dichiarato inammissibile la Cassazione non può rilevare una prescrizione maturata successivamente all'inammissibilità.
  • La riqualificazione del reato in appello o in Cassazione è preclusa se non è stata devoluta e adeguatamente contestata nei gradi precedenti: chi invoca una diversa qualificazione deve averla sollevata nei termini e modi procedurali necessari.
  • Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non basta l'invocazione dello stato di incensuratezza o del buon comportamento processuale: è necessario allegare e dimostrare elementi concreti che giustifichino la mitigazione, specie se sono presenti precedenti o la gravità del fatto è elevata.
  • La Corte di legittimità può correggere errori materiali nella determinazione della pena ai sensi dell'art. 619 c.p.p.; in presenza di errori formali di calcolo o di trascrizione è possibile ottenere rettifica anche se la censura principale è inammissibile.

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