Cassazione Penale, Sentenza n. 34627/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva assolto Scioli dall'addebito di reato previsto dall'art. 641 c.p., deducendo contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione della Corte d'appello. Il ricorso sosteneva che la Corte non avrebbe valorizzato correttamente la comunicazione inviata dallo Scioli il 26/8/2019 (che segnalava la presentazione il 6/8/2019 dell'istanza di concordato), nonche' ordini e solleciti riportati in atti (tra cui ordini del 28/6/2019 e del 12/7/2019), e che tali elementi proverebbero la manifestazione dello stato di insolvenza e la dissimulazione di essa al momento dell'assunzione di nuove obbligazioni con l'intento di non adempierle.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che, secondo la giurisprudenza richiamata e l'interpretazione della norma incriminatrice, il reato contestato richiede l'esistenza di contratti conclusi e obbligazioni assunte nel periodo oggetto di imputazione, unitamente alla dissimulazione dello stato di insolvenza e all'intento di non adempiere. Nel caso di specie la Corte territoriale aveva accertato che nel periodo indicato (dal 26 luglio 2019 al 6 agosto 2019) non risultano nuovi ordinativi o assunzioni di obbligazioni, ma solo richieste/solleciti volti ad evadere ordini pregressi; pertanto mancava il requisito essenziale degli atti negoziali posti in quel periodo e non poteva ritenersi integrato il reato. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile; la societa' ricorrente e' stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 641 cod. pen.
Interpretata in termini sostanziali come norma relativa al delitto di insolvenza fraudolenta: richiede la conclusione del contratto e l'assunzione di obbligazioni nel periodo contestato, unite alla dissimulazione dello stato di insolvenza con la volonta' di non adempiere.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilita' del ricorso (statuizioni di condanna alle spese e altre sanzioni processuali).
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (e succ. mod.)
Richiamato solo in riferimento alla modalita' di trattazione del ricorso (contraddittorio cartolare).
Sez. 2, Sentenza n. 7772 del 07/06/1972 Rv.122390 - 01 (giurisprudenza citata)
Giurisprudenza richiamata per affermare che la conclusione del contratto e l'assunzione di obbligazioni costituiscono presupposto necessario del delitto, insieme alla dissimulazione dell'insolvenza.
Sez. 1, Sentenza n. 6037 del 29/03/1972 Rv.121941 - 01 (giurisprudenza citata)
Giurisprudenza citata per chiarire che per 'obbligazione' si intende quella derivante da ogni negozio giuridico bilaterale.
Massime di principio
- Per integrare il reato di insolvenza fraudolenta e' necessario che siano stati conclusi contratti o assunte obbligazioni nel periodo contestato: semplici richieste o solleciti relativi ad ordini gia' assunti in precedenza non sono di per se' sufficienti.
- La dissimulazione dello stato di insolvenza e l'intento di non adempiere devono ricadere temporalmente e fattualmente nello stesso arco di tempo in cui vengono assunte le nuove obbligazioni; la prova deve mostrare sia i negozi giuridici che la consapevolezza e la volonta' di non adempiere.
- Comunicazioni informative (es. istanza di concordato, avvisi circa la crisi) possono essere rilevanti, ma solo se collegate in modo diretto e cronologicamente coerente a nuove assunzioni di obbligazioni o comportamenti che concretizzano la dissimulazione.
- In controversie simili e' essenziale documentare con precisione date e contenuto dei contratti/ordini, la loro indipendenza rispetto a rapporti pregressi e qualsiasi elemento che attesti la volonta' di non adempiere (pagamenti mancati, istruzioni di occultamento, dichiarazioni esplicite).
- La mancata rilevanza penale di condotte commercialmente scorrette (es. solleciti su ordini pregressi) non esclude invece eventuali rimedi civili o amministrativi; tuttavia, per l'azione penale servono requisiti fattuali piu' stringenti e specifici.
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