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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11750/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti volta a ottenere differenze retributive per il periodo feriale dal 2010 al 2014. In primo e secondo grado è stata riconosciuta l’inclusione, nella retribuzione dovuta durante le ferie, di varie indennità percepite ordinariamente in costanza di rapporto: indennità di trasferta, diaria ridotta, percorrenza, duplici mansioni, fuori nastro, guida 1 e 2 e autosnodato. La società datrice di lavoro ha impugnato la sentenza d’appello con sette motivi: ha denunciato, in sintesi, violazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2109 c.c., del d.lgs. 66/2003 e dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, sostenendo che tali voci non dovessero rientrare nella retribuzione feriale se non in presenza di un effettivo rapporto funzionale con le mansioni e per evitare un effetto dissuasivo all’esercizio delle ferie; ha poi lamentato violazione degli artt. 2697 e 115 c.c. per il riparto dell’onere probatorio; violazione dei canoni ermeneutici e delle disposizioni collettive e aziendali richiamate; e, con l’ultimo motivo, ha censurato il fatto che il ricalcolo fosse stato operato anche oltre la misura minima di quattro settimane annue. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi sei motivi, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la retribuzione feriale deve comprendere le voci pecuniarie collegate all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione possa dissuadere dal godimento effettivo delle ferie, e ha reputato corretto il giudizio di merito sulla natura delle indennità in questione e sulla loro incidenza non residuale sul trattamento mensile. L’ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo, non risultando devoluto nei gradi di merito il tema del numero di giorni di ferie su cui computare l’inclusione delle indennità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese, alla sanzione ex art. 96 c.p.c., nonché all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto ai lavoratori il diritto al ricalcolo della retribuzione feriale includendo le indennità ordinariamente percepite, ritenendo corretta l’applicazione dell’orientamento europeo e nazionale sulla retribuzione delle ferie. Ha inoltre rilevato che il motivo relativo al computo oltre le quattro settimane era inammissibile perché introdotto per la prima volta in cassazione. A ciò ha fatto seguire la condanna della ricorrente alle spese processuali, la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 3, Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui la retribuzione feriale non avrebbe natura omnicomprensiva; la Corte non accoglie tale impostazione e la coordina con il diritto UE sulla retribuzione delle ferie.

  • art. 2109, comma 2, c.c.

    Invocato per contestare l’inclusione di alcune voci nella retribuzione feriale; la Corte conferma invece la lettura conforme alla disciplina delle ferie effettive.

  • art. 10 d.lgs. 66/2003

    Richiamato in relazione al diritto alle ferie annuali retribuite e alla misura minima di quattro settimane.

  • art. 18-bis d.lgs. 66/2003

    Citado nel quadro normativo sulla disciplina delle ferie e delle relative conseguenze sanzionatorie, senza autonoma elaborazione decisoria.

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    La retribuzione feriale deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria; vanno incluse le voci pecuniarie collegate alle mansioni e allo status professionale del lavoratore, se la loro esclusione può dissuadere dal godimento delle ferie.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte conferma che i lavoratori avevano assolto l’onere probatorio producendo i prospetti paga e che la valutazione delle voci retributive compete al giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte non ravvisa violazioni nella decisione impugnata.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    La ricorrente lamentava violazione dei criteri ermeneutici nella lettura degli accordi aziendali; la Corte ritiene plausibile l’interpretazione del giudice di merito.

  • artt. 20 e 21 CCNL 23 luglio 1976

    Invocati per escludere l’indennità di trasferta e la diaria ridotta dal calcolo delle ferie; la Corte non accoglie la censura.

  • artt. 5 e 6 CCNL 23 luglio 1976

    Richiamati dalla ricorrente per contestare l’inclusione di voci retributive nella base di calcolo feriale.

  • artt. 1, 9 e 10 CCNL 12 marzo 1980

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere che talune indennità non dovessero essere computate nella retribuzione feriale e che il calcolo fosse limitato alla misura minima europea.

  • art. 12 CCNL 27 novembre 2000

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’esclusione di un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale.

  • art. 5 CCNL 27 novembre 2000

    Richiamato dalla ricorrente, anche in relazione alla dedotta limitazione alle quattro settimane di ferie garantite dal diritto UE.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Usato per la proposta di definizione anticipata e richiamato dalla Corte nel rigettare il ricorso in coerenza con tale proposta.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte vi fa rinvio per aderire a precedenti conformi senza ripetere integralmente l’argomentazione.

  • art. 420-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla conferma dell’orientamento nomofilattico della Corte sulla retribuzione feriale.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente a una somma equitativa in favore della controparte e a una ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 91 c.p.c.

    Fondamento della condanna alle spese secondo soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La retribuzione dovuta durante le ferie annuali deve essere tale da non dissuadere il lavoratore dall’esercizio del diritto al riposo: vanno quindi incluse le voci economiche connesse alle mansioni e allo status professionale del dipendente, quando la loro soppressione alteri in modo apprezzabile il trattamento ordinario.
  • La verifica della inclusione di specifiche indennità nella retribuzione feriale richiede un esame in concreto della loro natura, della continuità di erogazione, del collegamento funzionale con le mansioni e dell’incidenza sul complessivo trattamento economico.
  • L’interpretazione delle clausole di accordi aziendali o di contratto collettivo di prossimità spetta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità; la Corte di cassazione non sostituisce la propria lettura a quella plausibile e coerente con il dato testuale.
  • In tema di ferie, il diritto interno va interpretato in conformità all’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, che hanno efficacia vincolante nell’ordinamento nazionale.
  • In sede di ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, come quelle non devolute nei gradi di merito in ordine al perimetro temporale o quantitativo del calcolo delle ferie e delle indennità da includere.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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