Sentenza n. 201/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza: - del giudicato di cui al decreto ingiuntivo n. 587/2017 del 15.06.2017 del Tribunale di Reggio Calabria; all'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. rep. n. 148/2018 del 17.01.2018 - RG n. 752/2017 - del Tribunale di Reggio Calabria; all'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 2324/2017 del 30.10.2017 - RG. 4726/2016 – del Tribunale di Reggio Calabria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo e di due ordinanze del Tribunale di Reggio Calabria, passati in giudicato e notificati in forma esecutiva
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza a tre titoli giudiziali emessi dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria: un decreto ingiuntivo del 2017 e due ordinanze ex art. 702-bis c.p.c. del 2017 e del 2018. Ha dedotto la mancata integrale esecuzione dei titoli, chiedendo il pagamento delle somme dovute a titolo di capitale, interessi moratori, spese e competenze legali, imposte, contributi e costi documentati per copie e notificazioni. Il Collegio aveva prospettato un possibile profilo di inammissibilità del ricorso cumulativo, poiché i titoli traevano origine da rapporti e fatture differenti, con diverse vicende relative ai pagamenti e alla decorrenza degli interessi. La ricorrente ha sostenuto l'ammissibilità del cumulo e ha depositato prospetti contabili distinti per ciascuna posizione creditoria. L'Azienda sanitaria, benché ritualmente evocata, non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo soggettivamente connesso, poiché volto all'esecuzione di diversi titoli di condanna al pagamento di somme di denaro pronunciati nei confronti della stessa amministrazione e a favore del medesimo creditore. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: i titoli erano passati in giudicato, erano stati notificati in forma esecutiva all'Azienda sanitaria e risultava decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 669/1996. Ha quindi ordinato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria di eseguire integralmente i tre titoli entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, disponendo il pagamento delle somme specificamente indicate in motivazione, degli interessi successivi, delle spese accessorie documentate e delle spese del giudizio di ottemperanza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato il Prefetto di Reggio Calabria quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di verificare i pagamenti eventualmente intervenuti, calcolare gli interessi aggiornati, provvedere agli stanziamenti e alle fasi contabili necessarie e reperire materialmente le somme dovute. Il TAR ha precisato che l'insufficienza dei fondi di bilancio o la mancanza di liquidità non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. L'Azienda sanitaria è stata condannata alle spese processuali, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione di ottemperanza è proponibile anche mediante ricorso cumulativo soggettivamente connesso quando si chieda l'esecuzione di diversi titoli di condanna pecuniaria pronunciati nei confronti della stessa amministrazione e a favore del medesimo creditore.
Costituisce la base processuale della domanda di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per il caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669
La notificazione del titolo in forma esecutiva fa decorrere il termine di 120 giorni per l'adempimento dell'amministrazione, decorso il quale può essere proposta l'azione di ottemperanza.
Le ordinanze emesse all'esito del procedimento sommario di cognizione, una volta passate in giudicato e notificate in forma esecutiva, possono costituire titoli giudiziali suscettibili di esecuzione mediante ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.
Gli interessi moratori spettanti in base ai titoli giudiziali devono essere calcolati secondo la misura e le decorrenze stabilite nei medesimi titoli, fino all'integrale soddisfacimento.
Il compenso del commissario ad acta è determinato e liquidato successivamente secondo la disciplina delle spese di giustizia.
Massime di principio
- È ammissibile il ricorso cumulativo soggettivamente connesso per l'ottemperanza a più titoli giudiziali di condanna pecuniaria quando i titoli siano pronunciati nei confronti della stessa amministrazione e a favore del medesimo creditore, anche se derivano da rapporti sostanziali e fatture differenti.
- La notificazione del titolo giudiziale in forma esecutiva e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 669/1996 integrano, nei confronti dell'amministrazione debitrice, i presupposti temporali per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme risultanti dal titolo, degli interessi successivi e delle spese accessorie documentate e funzionali all'esecuzione, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dal titolo giudiziale.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta incaricato non solo di adottare gli atti finali di pagamento, ma anche di compiere gli adempimenti contabili e finanziari necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; l'organo incaricato deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
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