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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13140/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna confermata in appello: D'Angelo e Lo Nardo hanno denunciato travisamento della prova e inesistenza della minaccia in relazione al capo 16 (concorso in tentata estorsione aggravata), chiedendo anche la riqualificazione nel reato meno grave per mancanza di ingiusto profitto; La Grassa Francesco e La Grassa Marco hanno censurato la prova relativa al capo 19 (cessione di stupefacente ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/90), lamentando assenza di prova della loro presenza/ruolo, mancato sequestro della sostanza, la possibilità di riconoscere la fattispecie di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73, oltre a censure sul riconoscimento della recidiva, sul diniego delle attenuanti generiche, sulla mancata continuazione e sulla statuizione della sospensione della responsabilità genitoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendoli nel complesso inammissibili o infondati. La Corte ha richiamato il principio della "doppia conforme" e limitato il sindacato di legittimità alla verifica della coerenza e completezza della motivazione, respingendo il vizio di travisamento della prova per essere, secondo i criteri di legge e giurisprudenza, non puntualmente e inequivocabilmente indicato. Sull'estorsione (capo 16) la Cassazione ha condiviso la valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto anche minaccia implicita idonea a costringere le vittime nel contesto malavitoso e ha rigettato la richiesta di riqualificazione. Sui reati di stupefacenti (capo 19) la Corte ha ritenuto corretta la valutazione sulla responsabilità dei fratelli La Grassa e ha respinto la richiesta di riconoscimento della lieve entità, della non applicabilità della recidiva e del riconoscimento delle attenuanti generiche, confermando altresì il diniego della continuazione; i ricorrenti sono stati condannati a sostenere le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    La Corte ricorda i limiti dei motivi di cassazione: la lett. e) sul travisamento della prova richiede indicazione puntuale e prova inequivocabile; la lett. b) riguarda errori di diritto sostanziale

  • art. 56, 110, 629, 81 cpv. cod. pen.

    Usati per qualificare il concorso nel reato di tentata estorsione aggravata e la continuazione; la Cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione ai fatti e ha richiamato l'interpretazione sul concorso morale e materiale

  • art. 610 cod. pen.

    Norma concernente la violenza privata vs estorsione; la Corte precisa che la differenza rileva per il fine dell'ingiusto profitto, e che la richiesta economica collegata a transazioni illecite può integrare l'elemento dell'estorsione

  • art. 73, comma 1 e comma 5 d.P.R. 309/1990

    Comma 1 per la fattispecie di spaccio; comma 5 per la fattispecie di lieve entità: la Corte conferma che il riconoscimento della lieve entità richiede minima offensività desumibile da dati quantitativi e/o dagli altri parametri (mezzi, modalità, circostanze), e che l'assenza di uno degli indici può escludere la lieve entità

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    La Corte richiama la necessità di motivare il nesso che giustifichi l'aumento per recidiva; nel caso concreto la motivazione di merito è stata ritenuta adeguata e non automatica

  • art. 62-bis e art. 133 cod. pen.

    Riguardano le attenuanti generiche e i criteri di determinazione della pena: la Corte ribadisce che il riconoscimento delle attenuanti richiede elementi positivi e che la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice, purché motivata

  • art. 32, comma 3 cod. pen.

    Statuizione della sospensione della responsabilità genitoriale come pena accessoria per pene detentive pari o superiori a cinque anni; la Corte ha rilevato che, se il giudice non esercita il potere derogatorio, deve darne adeguata motivazione

  • art. 165-bis disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di autosufficienza del ricorso in cassazione e l'indicazione puntuale degli atti che si assume travisati

  • art. 192, 533, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norme processuali in tema di valutazione della prova e ammissibilità delle doglianze; la Corte ha ricordato che non è ammessa in cassazione una semplice rivalutazione degli elementi di fatto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione sulla condanna alle spese processuali per i ricorrenti rigettati; applicata dalla Corte

Massime di principio

  • In caso di "doppia conforme" (sentenza di primo grado e sentenza di appello coerenti), la Corte di Cassazione limita il controllo: il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti travisati e il travisamento deve essere palese e non controvertibile
  • Per il reato di estorsione, la minaccia può essere implicita, larvata o indiretta: conta la sua idoneità a intimorire la vittima nel contesto concreto, considerando la personalità delle parti e l'ambiente in cui i fatti si svolgono
  • La riqualificazione da estorsione a reato meno grave (es. violenza privata) richiede la prova dell'assenza dell'elemento soggettivo del profitto illecito collegato alla minaccia
  • Per i reati di stupefacenti il riconoscimento della fattispecie di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 richiede minima offensività: se uno degli indicatori normativi (quantità/qualità o mezzi/modalità/circostanze) risulta significativamente negativo, la lieve entità va esclusa
  • La contestazione della recidiva necessita di una motivazione che colleghi concretamente il precedente alla maggiore pericolosità: non basta un'automatica applicazione dell'aumento
  • Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché siano fornite ragioni sufficienti; l'assenza di elementi positivi può giustificare il diniego
  • Per contestare in cassazione errori probatori occorre evitare motivi meramente ricorsivi o genericamente contrastanti la motivazione: serve evidenziare elementi documentali o trascrizioni che dimostrino un palese travisamento
  • La prova dell'effettiva partecipazione di più soggetti in concorso (anche morale o di agevolazione) richiede che il giudice motivi su come la partecipazione si sia manifestata e quale sia il nesso causale con l'azione altrui

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